Art. 20.

  1.  Il  primo  comma  dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12 e' sostituito dal seguente:
  "Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore
generale  presso  la  corte  di  cassazione, dai procuratori generali
della  Repubblica  presso  le corti di appello, dai procuratori della
Repubblica presso i tribunali per i minorenni e dai procuratori della
Repubblica  presso  i  tribunali ordinari. Negli uffici delle procure
della  Repubblica presso i tribunali ordinari sono istituiti posti di
procuratore  aggiunto  in  numero  non  superiore a quello risultante
dalla  proporzione  di  un  procuratore  aggiunto  per  ogni quindici
sostituti addetti all'ufficio.".
 
           Nota all'art. 20:
            -  Il  testo  vigente  dell'art.  70 del regio decreto 30
          gennaio  1941,  n.  12  (Ordinamento   giudiziario),   come
          modificato   dal   presente   decreto  legislativo,  e'  il
          seguente:
            "Art. 70. - 1. Le funzioni del  pubblico  ministero  sono
          esercitate  dal  procuratore  generale  presso  la corte di
          cassazione,  dai  procuratori  generali  della   Repubblica
          presso   le   corti   di  appello,  dai  procuratori  della
          Repubblica  presso  i  tribunali  per  i  minorenni  e  dai
          procuratori  della  Repubblica presso i tribunali ordinari.
          Negli  uffici  delle  procure  della  Repubblica  presso  i
          tribunali  ordinari  sono  istituiti  posti  di procuratore
          aggiunto in numero non superiore a quello risultante  dalla
          proporzione  di  un  procuratore aggiunto per ogni quindici
          sostituti addetti all'ufficio.
            2. Presso le sezioni distaccate di corte  di  appello  le
          funzioni   del   procuratore   generale   sono   esercitate
          dall'avvocato generale, a norma dell'art. 59.
            3.  I  titolari  degli  uffici  del  pubblico   ministero
          dirigono   l'ufficio  cui  sono  preposti,  ne  organizzano
          l'attivita'  ed  esercitano   personalmente   le   funzioni
          attribuite  al  pubblico  ministero dal codice di procedura
          penale e dalle altre  leggi,  quando  non  designino  altri
          magistrati  addetti  all'ufficio.  Possono essere designati
          piu' magistrati in considerazione del numero degli imputati
          o della complessita' delle indagini o del dibattimento.
            4.  Nel  corso  delle  udienze  penali,   il   magistrato
          designato  svolge  le  funzioni  del pubblico ministero con
          piena autonomia e puo'  essere  sostituito  solo  nei  casi
          previsti  dal  codice  di  procedura  penale.   Il titolare
          dell'ufficio  trasmette  al   Consiglio   superiore   della
          magistratura  copia  del  provvedimento motivato con cui ha
          disposto la sostituzione del magistrato.
            5.  Ogni  magistrato  addetto  ad   una   procura   della
          Repubblica,  che,  fuori dell'esercizio delle sue funzioni,
          viene  comunque  a  conoscenza   di   fatti   che   possano
          determinare  l'inizio  dell'azione  penale  o  di  indagini
          preliminari,  puo'  segnalarli  per  iscritto  al  titolare
          dell'ufficio.  Questi, quando non sussistono i  presupposti
          per  la  richiesta di archiviazione e non intende procedere
          personalmente, provvede a designare per la trattazione  uno
          o piu' magistrati dell'ufficio.
            6.   Quando  il  procuratore  nazionale  antimafia  o  il
          procuratore generale presso la  corte  di  appello  dispone
          l'avocazione  delle  indagini preliminari nei casi previsti
          dalla legge, trasmette copia del relativo decreto  motivato
          al  Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori
          della Repubblica interessati.
            6-bis.   Entro   dieci   giorni   dalla   ricezione   del
          provvedimento   di   avocazione,   il   procuratore   della
          Repubblica interessato puo' proporre reclamo al procuratore
          generale presso la corte di cassazione. Questi, se accoglie
          il reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo  la
          restituzione degli atti.".