Art. 21. 1. L'articolo 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente: "Art. 71. (Nomina e funzioni dei magistrati onorari della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario). - Alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere addetti magistrati onorari in qualita' di vice procuratori per l'espletamento delle funzioni indicate nell'articolo 72 e delle altre ad essi specificamente attribuite dalla legge. I vice procuratori onorari sono nominati con le modalita' previste per la nomina dei giudici onorari di tribunale. Ad essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies e 42-sexies.".