Art. 21.

  1.  L'articolo  71  del  regio  decreto  30  gennaio 1941, n. 12 e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  71.  (Nomina e funzioni dei magistrati onorari della procura
della Repubblica presso il tribunale ordinario). - Alle procure della
Repubblica   presso  i  tribunali  ordinari  possono  essere  addetti
magistrati onorari in qualita' di vice procuratori per l'espletamento
delle  funzioni  indicate  nell'articolo  72  e  delle  altre ad essi
specificamente attribuite dalla legge.
  I  vice procuratori onorari sono nominati con le modalita' previste
per  la nomina dei giudici onorari di tribunale. Ad essi si applicano
le  disposizioni di cui agli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies
e 42-sexies.".