Art. 22.

  1.  Dopo  l'articolo 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e'
inserito il seguente:
  "Art.   71-bis.  (Esercizio  delle  funzioni  di  vice  procuratore
onorario  presso  la sola sede principale o sezione distaccata). - Il
procuratore  della  Repubblica  puo'  stabilire  che determinati vice
procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni del
pubblico ministero soltanto presso la sede principale del tribunale o
presso   una  o  piu'  sezioni  distaccate,  ovvero  presso  la  sede
principale e una o piu' sezioni distaccate.
  In  tal  caso,  per  i  vice  procuratori onorari che esercitano la
professione forense l'incompatibilita' di cui all'articolo 42-quater,
secondo  comma,  e'  riferita  unicamente  all'ufficio  o agli uffici
presso i quali sono svolte le funzioni.".