Art. 23.

  1.  L'articolo  72  del  regio  decreto  30  gennaio 1941, n. 12 e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  72.  (Delegati  del  procuratore  della Repubblica presso il
tribunale  ordinario).  -  Nei  procedimenti  sui  quali il tribunale
giudica   in  composizione  monocratica,  le  funzioni  del  pubblico
ministero   possono   essere   svolte,   per  delega  nominativa  del
procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:
    a)  nell'udienza  dibattimentale,  da uditori giudiziari, da vice
procuratori  onorari  addetti  all'ufficio,  da  ufficiali di polizia
giudiziaria  diversi  da  coloro  che hanno preso parte alle indagini
preliminari  o  da  laureati  in  giurisprudenza  che  frequentano il
secondo  anno  della  scuola  biennale  di  specializzazione  per  le
professioni  legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17
novembre 1997, n. 398;
    b) nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, da uditori
giudiziari che abbiano compiuto un periodo di tirocinio di almeno sei
mesi, nonche', limitatamente alla convalida dell'arresto nel giudizio
direttissimo,  da  vice  procuratori  onorari  addetti all'ufficio in
servizio da almeno sei mesi;
  c)  per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai
sensi  degli  articoli  459,  comma  1, e 565 del codice di procedura
penale, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;
    d)  nei  procedimenti  in camera di consiglio di cui all'articolo
127  del  codice  di  procedura  penale,  salvo quanto previsto dalla
lettera b), nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di
cui   all'articolo   655,   comma  2,  del  medesimo  codice,  e  nei
procedimenti  di  opposizione  al  decreto  del pubblico ministero di
liquidazione  del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori
ai  sensi dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, da vice
procuratori onorari addetti all'ufficio;
    e)  nei  procedimenti  civili,  da  uditori  giudiziari,  da vice
procuratori   onorari   addetti   all'ufficio   o   dai  laureati  in
giurisprudenza di cui alla lettera a).
  La  delega e' conferita in relazione ad una determinata udienza o a
un singolo procedimento. Nella materia penale, essa e' revocabile nei
soli   casi   in  cui  il  codice  di  procedura  penale  prevede  la
sostituzione del pubblico ministero.
  Nella  materia  penale,  e'  seguito  altresi'  il  criterio di non
delegare   le   funzioni   del  pubblico  ministero  in  relazione  a
procedimenti  relativi  a  reati  per i quali la legge stabilisce una
pena  detentiva superiore a quattro anni di reclusione, determinata a
norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale.".