Art. 24.

  1.  Nel secondo comma dell'articolo 74 del regio decreto 30 gennaio
1941,  n.  12  le parole "delle corti, dei tribunali ordinari e delle
preture"  sono  sostituite  dalle parole "delle corti e dei tribunali
ordinari".
 
           Nota all'art. 24:
            - Il testo vigente dell'art.  74  del  regio  decreto  30
          gennaio   1941,   n.  12  (Ordinamento  giudiziario),  come
          modificato  dal  presente  decreto   legislativo,   e'   il
          seguente:
            "Art.  74.  -  Il  pubblico  ministero inizia ed esercita
          l'azione penale.
            Un rappresentante del  pubblico  ministero  interviene  a
          tutte  le  udienze  penali  delle  corti  e  dei  tribunali
          ordinari. In mancanza del  suo  intervento,  l'udienza  non
          puo' aver luogo.
            Le   attribuzioni   del  pubblico  ministero  negli  atti
          preliminari  del  giudizio  e  nelle  udienze  della  corte
          d'assise  spettano al procuratore generale della Repubblica
          presso  la  corte   d'appello,   il   quale   le   esercita
          personalmente o per mezzo di un altro magistrato addetto al
          suo ufficio.
            Il procuratore generale, nella circoscrizione della corte
          d'appello,  provvede  alla  designazione dei magistrati del
          pubblico ministero che debbono  intervenire  alle  udienze,
          delegando, se occorre, il procuratore della Repubblica o un
          sostituto  presso il tribunale ordinario della sede dove e'
          convocata la corte d'assise.
            La norma del comma precedente si  applica  anche  per  le
          udienze   di   corte   d'assise   che   si   tengono  nella
          circoscrizione di una sede distaccata di corte d'appello.".