Art. 24. 1. Nel secondo comma dell'articolo 74 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole "delle corti, dei tribunali ordinari e delle preture" sono sostituite dalle parole "delle corti e dei tribunali ordinari".
Nota all'art. 24: - Il testo vigente dell'art. 74 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 74. - Il pubblico ministero inizia ed esercita l'azione penale. Un rappresentante del pubblico ministero interviene a tutte le udienze penali delle corti e dei tribunali ordinari. In mancanza del suo intervento, l'udienza non puo' aver luogo. Le attribuzioni del pubblico ministero negli atti preliminari del giudizio e nelle udienze della corte d'assise spettano al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il quale le esercita personalmente o per mezzo di un altro magistrato addetto al suo ufficio. Il procuratore generale, nella circoscrizione della corte d'appello, provvede alla designazione dei magistrati del pubblico ministero che debbono intervenire alle udienze, delegando, se occorre, il procuratore della Repubblica o un sostituto presso il tribunale ordinario della sede dove e' convocata la corte d'assise. La norma del comma precedente si applica anche per le udienze di corte d'assise che si tengono nella circoscrizione di una sede distaccata di corte d'appello.".