Art. 11.
                  Orario di apertura e di chiusura

  1.  Gli  orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi
di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli
esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei
criteri  emanati  dai  comuni,  sentite  le organizzazioni locali dei
consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti,
in  esecuzione  di  quanto  disposto dall'articolo 36, comma 3, della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
  2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali
di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i
giorni  della  settimana  dalle  ore  sette  alle  ore  ventidue. Nel
rispetto  di  tali  limiti  l'esercente  puo' liberamente determinare
l'orario  di  apertura  e  di  chiusura  del  proprio  esercizio  non
superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
  3.  L'esercente  e'  tenuto  a rendere noto al pubblico l'orario di
effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli
o altri mezzi idonei di informazione.
  4.  Gli  esercizi  di  vendita  al  dettaglio osservano la chiusura
domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni,
sentite  le  organizzazioni  di  cui al comma 1, la mezza giornata di
chiusura infrasettimanale.
  5.  Il  comune,  sentite  le  organizzazioni  di  cui  al  comma 1,
individua  i  giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti
possono  derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti
giorni  comprendono  comunque  quelli  del  mese di dicembre, nonche'
ulteriori  otto  domeniche  o  festivita'  nel corso degli altri mesi
dell'anno.
 
          Nota all'art. 11:
            Il  testo  del  comma 3 dell'art. 36 della legge 8 giugno
          1990, n.  142, e' il seguente:
            "3. Il sindaco e' inoltre competente,  nell'ambito  della
          disciplina  regionale e sulla base degli indirizzi espressi
          dal  consiglio  comunale,  a  riordinare  gli  orari  degli
          esercizi  commerciali,  dei servizi pubblici, nonche' degli
          orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle
          amministrazioni   pubbliche,   al   fine   di   autorizzare
          l'esplicazione  dei  servizi  alle  esigenze  complessive e
          generali degli utenti".