Art. 12.
                 Comuni ad economia prevalentemente
                      turistica e citta' d'arte

  1.  Nei  comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle citta'
d'arte  o  nelle  zone  del  territorio  dei  medesimi, gli esercenti
determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono
derogare dall'obbligo di cui all'articolo 11, comma 4.
  2.  Al  fine  di  assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di
maggiore   afflusso  turistico,  idonei  livelli  di  servizio  e  di
informazione, le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese
del  commercio  e  del  turismo  e dei lavoratori dipendenti, possono
definire  accordi  da  sottoporre  al  sindaco  per l'esercizio delle
funzioni  di cui all'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990,
n. 142.
  3.  Entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto, anche su proposta dei comuni interessati e sentite
le  organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del
turismo  e dei lavoratori dipendenti, le regioni individuano i comuni
ad economia prevalentemente turistica, le citta' d'arte o le zone del
territorio  dei  medesimi  e i periodi di maggiore afflusso turistico
nei  quali  gli  esercenti  possono  esercitare la facolta' di cui al
comma 1.
 
          Nota all'art. 12:
            -  Per  il  testo del comma 3, dell'art. 36 della legge 8
          giugno 1980, n, 142, si fa riferimento alla  nota  all'art.
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