Art. 13.
                        Disposizioni speciali

  1.  Le  disposizioni  del  presente  titolo  non  si applicano alle
seguenti tipologie di attivita': le rivendite di generi di monopolio;
gli  esercizi  di  vendita  interni  ai  campeggi,  ai  villaggi e ai
complessi  turistici  e  alberghieri;  gli  esercizi  di  vendita  al
dettaglio  situati  nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle
stazioni  ferroviarie,  marittime  ed aeroportuali; alle rivendite di
giornali;   le   gelaterie   e   gastronomie;  le  rosticcerie  e  le
pasticcerie;  gli  esercizi  specializzati  nella vendita di bevande,
fiori,  piante  e  articoli  da  giardinaggio, mobili, libri, dischi,
nastri  magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti
d'antiquariato,  stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato
locale,  nonche'  le  stazioni  di  servizio autostradali, qualora le
attivita'  di  vendita  previste  dal  presente comma siano svolte in
maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.
  2.  Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura
al pubblico in caso di piu' di due festivita' consecutive. Il sindaco
definisce  le  modalita' per adempiere all'obbligo di cui al presente
comma.
  3.  I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza
e   alle   peculiari   caratteristiche  del  territorio,  l'esercizio
dell'attivita'  di  vendita  in orario notturno esclusivamente per un
limitato numero di esercizi di vicinato.