Art. 17.
                             Definizioni
  1.  Le  funzioni  amministrative  relative alla materia "industria"
comprendono   qualsiasi   attivita'   imprenditoriale   diretta  alla
lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e
allo  scambio  di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali,
con  esclusione delle funzioni relative alle attivita' artigianali ed
alle  altre  attivita'  produttive  di  spettanza  regionale  in base
all'articolo  117,  comma  primo,  della Costituzione e ad ogni altra
disposizione vigente.
  2.  Sono  comprese nella materia anche le attivita' di erogazione e
scambio  di servizi a sostegno delle attivita' di cui al comma 1, con
esclusione  comunque  delle  attivita' creditizie, di intermediazione
finanziaria,  delle attivita' concernenti le societa' fiduciarie e di
revisione e di quelle di assicurazione.