Art. 18.
              Funzioni e compiti conservati allo Stato

  1.   Sono   conservate   allo   Stato  le  funzioni  amministrative
concernenti:
    a)  i brevetti e la proprieta' industriale, salvo quanto previsto
all'articolo 20 del presente decreto legislativo;
    b) la classificazione delle tipologie di attivita' industriali ai
sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675;
    c)  la determinazione dei campioni nazionali di unita' di misura;
la conservazione dei prototipi nazionali del chilogrammo e del metro;
    d)  la  definizione  dei  criteri  generali  per  la  tutela  dei
consumatori e degli utenti;
    e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale;
    f)  la  classificazione delle sostanze che presentano pericolo di
scoppio  o  di incendio e la determinazione delle norme da osservarsi
per  l'impianto  e  l'esercizio  dei relativi opifici, stabilimenti o
depositi  e  per  il  trasporto  di  tali  sostanze, compresi gli oli
minerali,  loro  derivati  e  residui,  ai sensi dell'articolo 63 del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
    g)  le  industrie operanti nel settore della difesa militare, ivi
comprese le funzioni concernenti l'autorizzazione alla fabbricazione,
all'importazione e all'esportazione di armi da guerra;
    h) la fabbricazione, l'importazione, il deposito, la vendita e il
trasporto  di  armi  non  da  guerra  e  di materiali esplodenti, ivi
compresi  i  fuochi  artificiali; la vigilanza sul Banco nazionale di
prova delle armi portatili e delle munizioni commerciali;
    i)  la  classificazione dei gas tossici e l'autorizzazione per il
relativo impiego;
    l) le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto
di  utilizzazione  in  materia  di  macchine,  prodotti e dispositivi
pericolosi,  nonche'  le  direttive  e  le  competenze  in materia di
certificazione, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
    m)  l'amministrazione  straordinaria  delle  imprese in crisi, ai
sensi  dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive
modifiche;
    n) la determinazione dei criteri generali per la concessione, per
il   controllo   e   per   la  revoca  di  agevolazioni,  contributi,
sovvenzioni,  incentivi,  benefici di qualsiasi genere all'industria,
per  la  raccolta  di dati e di informazioni relative alle operazioni
stesse, anche ai fini di monitoraggio e valutazione degli interventi,
la  fissazione  dei limiti massimi per l'accesso al credito agevolato
alle  imprese  industriali,  la  determinazione  dei  tassi minimi di
interesse a carico dei beneficiari di credito agevolato;
    o)  la  concessione  di  agevolazioni,  contributi,  sovvenzioni,
incentivi,  benefici  di  qualsiasi genere all'industria, nei casi di
cui  alle  lettere seguenti, ovvero in caso di attivita' o interventi
di  rilevanza  economica strategica o di attivita' valutabili solo su
scala   nazionale  per  i  caratteri  specifici  del  settore  o  per
l'esigenza   di  assicurare  un'adeguata  concorrenzialita'  fra  gli
operatori;   tali   attivita'   sono  identificate  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, d'intesa con la Conferenza
Statoregioni;
    p)  la concessione di agevolazioni, anche fiscali, di contributi,
incentivi,  benefici  per  attivita'  di  ricerca, sulle risorse allo
scopo disponibili per le aree depresse;
    q)  la gestione del fondo speciale per la ricerca applicata e del
fondo  speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi della
legge 17 febbraio 1982, n. 46;
    r) la gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100,  lettera  a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con delibera
della   Conferenza   unificata   sono   individuate,   tenuto   conto
dell'esistenza  di  fondi  regionali  di garanzia, le regioni sul cui
territorio  il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia
dei  predetti  fondi  regionali e dei consorzi di garanzia collettiva
fidi  di  cui  all'articolo  155,  comma 4, del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385;
    s)  le  prestazioni, i servizi, le agevolazioni e la gestione dei
fondi  destinati  alle agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977,
n.  227,  nonche' la determinazione delle tipologie e caratteristiche
delle  operazioni  ammissibili  al  contributo  e  delle  condizioni,
modalita' e tempi della loro concessione;
    t)   la   determinazione  delle  caratteristiche  delle  macchine
utensili, del prezzo di vendita, delle modalita' per l'applicazione e
il  distacco del contrassegno, dei modelli del certificato di origine
e  dei  registri  speciali,  ai  sensi dell'articolo 4 della legge 28
novembre 1965, n. 1329;
    u)  l'individuazione, sentita la Conferenza unificata, delle aree
economicamente  depresse  del territorio nazionale, il coordinamento,
la  programmazione  e  la  vigilanza  sul  complesso  dell'azione  di
intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio
nazionale,   la   programmazione  e  il  coordinamento  delle  grandi
infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 22 ottobre
1992,  n.  415,  convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488;
    v)  il  coordinamento  delle  intese  istituzionali di programma,
definite dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e dei connessi strumenti di programmazione negoziata;
    z)  l'attuazione delle misure di cui alla legge 25 febbraio 1992,
n.  215, per l'imprenditoria femminile e al decreto-legge 30 dicembre
1985,  n.  786,  convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio
1986, n. 44, per l'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno;
    aa)  l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge 22 ottobre
1992,  n.  415,  convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre
1992,   n.  488,  per  la  disciplina  organica  dell'intervento  nel
Mezzogiorno  e  agevolazioni  alle  attivita' produttive. A decorrere
dalla  data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le
direttive  per  la  concessione delle agevolazioni di cui al predetto
decreto-legge  n.  415,  sono  determinate  con  decreto del Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, d'intesa con la
Conferenza  Statoregioni,  ad eccezione di quelle per le agevolazioni
previste dalla lettera p) del presente comma;
    bb) la concessione di sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti
operanti  nel  settore  della  cinematografia,  di  cui  alla legge 4
novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni e integrazioni.
  2.  Senza  pregiudizio  delle  attivita'  concorrenti  che  possono
svolgere  le  regioni  e  gli  enti locali, ai sensi dell'articolo 1,
comma  6,  della  legge  15  marzo  1997,  n. 59, lo Stato continua a
svolgere funzioni e compiti concernenti:
    a)  l'assicurazione,  la  riassicurazione ed il finanziamento dei
crediti all'esportazione;
    b)  la  partecipazione  ad  imprese  e societa' miste, promosse o
partecipate  da  imprese  italiane;  la  promozione  ed  il  sostegno
finanziario,  tecnicoeconomico  ed  organizzativo  di  iniziative  di
penetrazione   commerciale,   di   investimento   e  di  cooperazione
commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
    c) il sostegno alla partecipazione di imprese e societa' italiane
a gare internazionali;
    d)  l'attivita'  promozionale  di  rilievo nazionale, attualmente
disciplinata dalla legge 25 marzo 1997, n. 68.
  3.  Restano  fermi le funzioni e i compiti assegnati alla cabina di
regia nazionale dalla legislazione vigente.