Art. 19.
      Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali
  1.  Sono  delegate  alle  regioni  tutte le funzioni amministrative
statali   concernenti   la   materia  dell'industria,  come  definita
nell'articolo  17, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 18
e non attribuite alle province e alle camere di commercio, industria,
artigianato   e   agricoltura,  ai  sensi  del  presente  articolo  e
dell'articolo  20.  Tra  le  funzioni delegate sono comprese anche le
funzioni   amministrative   concernenti  l'attuazione  di  interventi
dell'Unione europea salvo quanto disposto dall'articolo 18.
  2. Salvo quanto previsto nell'articolo 18, comma 1, lettere n), o),
p),  q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra le funzioni delegate
alle  regioni  quelle  inerenti  alla  concessione  di  agevolazioni,
contributi,  sovvenzioni,  incentivi  e  benefici di qualsiasi genere
all'industria,  ivi  compresi  quelli per le piccole e medie imprese,
per  le  aree  ricomprese  in  programmi comunitari, per programmi di
innovazione  e  trasferimento tecnologico, nonche' quelli per singoli
settori  industriali,  per  l'incentivazione, per la cooperazione nel
settore  industriale,  per il sostegno agli investimenti per impianti
ed  acquisto  di  macchine,  per  il  sostegno  allo  sviluppo  della
commercializzazione  e dell'internazionalizzazione delle imprese, per
lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle
funzioni   delegate   ineriscono  anche  l'accertamento  di  speciali
qualita'  delle  imprese,  che  siano  richieste specificamente dalla
legge  ai  fini  della  concessione di tali agevolazioni, contributi,
sovvenzioni, incentivi e benefici. Alle funzioni delegate ineriscono,
inoltre,  gli  adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per
la  concessione  e  l'erogazione  delle  agevolazioni  alle attivita'
produttive  nelle  aree  individuate  dallo Stato come economicamente
depresse.    Alle    funzioni   delegate   ineriscono,   infine,   le
determinazioni  delle  modalita'  di attuazione degli strumenti della
programmazione  negoziata,  per  quanto  attiene  alle  relazioni tra
regioni  ed  enti locali anche in ordine alle competenze che verranno
affidate ai soggetti responsabili.
  3.  Per  la  definizione dei provvedimenti attuativi delle funzioni
amministrative  delegate  e programmatorie, le regioni attivano forme
di  cooperazione  funzionali con gli enti locali secondo le modalita'
previste  dall'articolo  3,  comma 1, lettera c) della legge 15 marzo
1997, n. 59.
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo,  ciascuna  regione  puo'  proporre l'adozione di criteri
differenziati  per l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle
misure di cui alla lettera aa) del comma 1 dell'articolo 18.
  5. Salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere n), o),
p),  q),  r),  s),  z),  aa)  e bb), i fondi che le leggi dello Stato
destineranno    alla   concessione   di   agevolazioni,   contributi,
sovvenzioni,  incentivi  e benefici di qualsiasi genere all'industria
saranno erogati dalle regioni.
  6.  I  fondi  relativi  alle  materie  delegate  alle  regioni sono
ripartiti  tra le medesime e confluiscono in un unico fondo regionale
amministrato secondo norme stabilite da ciascuna regione.
  7.  Sono  soppresse  le  forme  di  concertazione  o  le intese col
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previste in
relazione a funzioni conferite alle regioni.
  8.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta  della  Conferenza  Statoregioni, sono definiti i criteri di
riparto,  recanti  anche eventuali quote minime relative alle diverse
finalita' di rilievo nazionale previste, nonche' quelle relative alle
diverse  tipologie  di  concessione  disposte  dal  presente  decreto
legislativo.
  9. Sono conferite alle province le funzioni amministrative relative
alla   produzione   di   mangimi   semplici,   composti,  completi  o
complementari,  di  cui  agli  articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio
1963,   n.  281,  e  successive  modificazioni,  ed  al  decreto  del
Presidente  della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152. Lo svolgimento di
dette attivita' si intende autorizzato, conformemente alla disciplina
prevista  dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora
non  sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro
il termine di novanta giorni, che puo' essere ridotto con regolamento
da  emanare  ai sensi dello stesso articolo 20 della legge n. 241 del
1990.
  10.  Resta  di  competenza  degli  organi  e  delle amministrazioni
statali e centrali la gestione dei procedimenti amministrativi fino a
compimento  dei  conseguenti atti di liquidazione ed erogazione delle
agevolazioni,  per  i  quali  alla  data di effettivo trasferimento e
delega  delle  funzioni risulta gia' avviato il relativo procedimento
amministrativo.
  11.  Con  i  decreti legislativi, emanati ai sensi dell'articolo 10
della  legge  15  marzo 1997, n. 59, sono individuate le attivita' di
collaudo, autorizzazione o omologazione comunque denominate, relative
a  macchine,  prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a
marcatura  CE,  da  conservare  allo  Stato,  da attribuire agli enti
locali  o  che  possono  essere  svolte  anche  da  soggetti  privati
abilitati.
  12.  Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse conferite ai
sensi  del  presente  articolo,  con legge regionale. Esse subentrano
alle  amministrazioni  statali nei diritti e negli obblighi derivanti
dalle  convenzioni  dalle  stesse  stipulate  in forza di leggi ed in
vigore  alla  data  di  emanazione del presente decreto legislativo e
stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per
i necessari adeguamenti.