Art. 20.
            Funzioni delle camere di commercio, industria
                      artigianato e agricoltura

  1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali
e   dagli   uffici   provinciali  per  l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela
della proprieta' industriale.
  2.   Presso  le  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura   e'   individuato   un   responsabile   delle  attivita'
finalizzate  alla  tutela  del consumatore e della fede pubblica, con
particolare  riferimento  ai  compiti  in  materia  di  controllo  di
conformita'  dei  prodotti  e  strumenti  di misura gia' svolti dagli
uffici di cui al comma 1.