Art. 21.
                 Semplificazioni e liberalizzazioni
  1. Sono soppresse le seguenti funzioni:
  a)  autorizzazione agli investimenti per l'apertura e l'ampliamento
di  nuovi  impianti  industriali,  prevista  dagli articoli 3 e 4 del
decreto-legge  30  aprile  1976, n. 156, convertito con modificazioni
dalla  legge  24  maggio  1976, n. 350, come modificati dalla legge 1
marzo 1986, n. 64;
  b)  autorizzazione  per  la  realizzazione  di  nuovi  impianti  di
macinazione,   ampliamento,   riattivazione  e  trasformazione  degli
impianti   di   macinazione   e   operazioni   di   trasferimento   o
concentrazione  degli  stessi,  ai  sensi  del decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386.
  2.  Il  riconoscimento  come impresa produttrice di amido, fecole e
derivati,   ai   sensi  dell'articolo  1  del  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato 31 maggio 1989, si
intende  concesso  ove nel termine di sessanta giorni dalla richiesta
non  sia  comunicato  all'interessato il provvedimento di diniego, ai
sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.