Art. 22 
Liberalizzazioni e  semplificazioni  concernenti  le  funzioni  delle
      camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
 
  1. E'  soppresso  il  visto  annuale  della  camera  di  commercio,
industria, artigianato ed agricoltura alle licenze  di  panificazione
ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 luglio 1956, n. 1002. 
  2. Lo svolgimento delle seguenti attivita'  si  intende  assentito,
conformemente alla disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241, qualora non sia  comunicato  all'interessato  il
provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito indicato: 
    a) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonche'
il loro trasferimento, trasformazione, ampliamento o riattivazione di
cui alla legge 7 novembre 1949, n. 857; l'eventuale provvedimento  di
diniego deve  essere  comunicato  nel  termine  di  sessanta  giorni,
termine che puo' essere ridotto  con  regolamento  emanato  ai  sensi
dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    b)  l'esercizio  dei  nuovi  panifici,  i  trasferimenti   e   le
trasformazioni dei panifici esistenti, di cui  all'articolo  3  della
legge 31 luglio 1956, n. 1002; l'eventuale provvedimento  di  diniego
deve essere comunicato nel termine di sessanta  giorni,  termine  che
puo' essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    c) la produzione a scopo di vendita e la  vendita  del  materiale
forestale di propagazione da destinarsi  al  rimboschimento,  di  cui
all'articolo 2 della  legge  22  maggio  1973,  n.  269;  l'eventuale
provvedimento di  diniego  deve  essere  comunicato  nel  termine  di
sessanta giorni, termine che  puo'  essere  ridotto  con  regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  3. E' subordinato ad una denuncia di inizio  attivita'  l'esercizio
delle seguenti attivita', precedentemente assoggettate ad  iscrizione
nei registri camerali: 
    a) attivita'  di  installazione,  trasformazione,  ampliamento  e
manutenzione di impianti di cui all'articolo 2 della  legge  5  marzo
1990, n. 46, e al decreto del Presidente della Repubblica  18  aprile
1994, n. 392; 
    b)   attivita'   di   pulizia,   disinfezione,   disinfestazione,
derattizzazione, sanificazione di cui all'articolo 1 della  legge  25
gennaio 1994, n. 82; 
    c) attivita' di autoriparazione di  cui  alla  legge  5  febbraio
1992, n. 122. 
  4. E' subordinato ad una denuncia di inizio  attivita'  l'esercizio
dell'attivita'  relativa  alla  fabbricazione  e  alla  gestione   di
depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari  idrogenati
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13  novembre  1997,
n. 519, precedentemente assoggettato a licenza camerale.