Art. 10. Composizione delle commissioni censuarie provinciali 1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e' sostituito dal seguente: "Le commissioni censuarie provinciali sono costituite di un presidente, di dieci membri effettivi e di quattro membri supplenti. La commissione censuaria provinciale e' presieduta dal presidente della commissione tributaria provinciale o da un presidente di sezione della medesima commissione nominato, su sua proposta, dal presidente del tribunale civile e penale avente sede nel capoluogo della provincia. La commissione si articola in due sezioni composte ciascuna di cinque membri effettivi e due supplenti; alla prima sezione e' attribuita la competenza in materia di catasto terreni; alla seconda la competenza in materia di catasto edilizio urbano. La presidenza delle due sezioni e' attribuita ai due membri effettivi piu' anziani. I membri effettivi e supplenti sono scelti dal presidente del tribunale civile e penale avente sede nel capoluogo della provincia fra un numero almeno doppio di esperti designati: 1) dall'amministrazione finanziaria, per quattro membri effettivi e due supplenti; 2) dal consiglio provinciale, sentiti i comuni, per quattro membri effettivi e due supplenti; 3) dagli ordini e collegi delle categorie professionali, competenti in materia catastale, per due membri effettivi. Il presidente della commissione attribuisce a due membri effettivi le funzioni di presidente di sezione. Nella regione Valle d'Aosta le designazioni di competenza della giunta dell'amministrazione provinciale sono effettuate dalla giunta regionale; nella regione Trentino-Alto Adige sono effettuate, per le rispettive circoscrizioni, dalla giunta della provincia di Trento e dalla giunta della provincia di Bolzano; nella regione siciliana, dopo che saranno costituiti i liberi consorzi dei comuni, dalle giunte dei consorzi stessi. La designazione dei membri effettivi e supplenti e' fatta come segue: a) per la prima sezione: tra i tecnici ed esperti in economia ed estimo rurale; b) per la seconda sezione: tra i tecnici ed esperti in economia ed estimo urbano. Tutti i designati devono possedere i requisiti di cui al successivo articolo 21. Le designazioni debbono essere effettuate per iscritto entro trenta giorni dalla data dell'invito, che sara' rivolto dal competente direttore compartimentale del dipartimento del territorio, e fatte pervenire al presidente del tribunale civile e penale e al direttore compartimentale del dipartimento del territorio. Scaduto detto termine se le designazioni non sono pervenute o sono incomplete, il presidente del tribunale, procede alla scelta dei membri della commissione censuaria provinciale, utilizzando, fino alla concorrenza del numero richiesto, anche l'intera rosa di nominativi designati, ovvero facendo ricorso a soggetti iscritti nell'albo dei consulenti tecnici, previsto dall'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. I nominativi dei membri effettivi e supplenti prescelti vengono comunicati al direttore compartimentale del territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al nono comma. Alle nomine dei membri, provvede, in conformita', il direttore compartimentale con proprio decreto".
Nota all'art. 10: - Il testo dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, e' il seguente: "Art. 19 (Composizione delle commissioni censuarie provinciali). - Le commissioni censuarie provinciali sono costituite di un presidente, di otto membri effettivi e di quattro membri supplenti. Esse funzionano in due distinte sezioni: la prima sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di catasto edilizio urbano. Il presidente e' unico per le due sezioni. Ciascuna sezione e' composta, oltre che del presidente, di quattro membri effettivi e di due supplenti. I membri effettivi e supplenti sono scelti dal presidente della corte d'appello fra un numero doppio di designati dal consiglio provinciale, per una meta' dai membri da nominare, e dall'amministrazione finanziaria per l'altra meta' dei membri medesimi. Nella regione Valle d'Aosta le designazioni di competenza della giunta dell'amministrazione provinciale sono effettuate dalla giunta regionale; nella regione Trentino-Alto Adige sono effettuate, per le rispettive circoscrizioni, dalla giunta della provincia di Trento e dalla giunta della provincia di Bolzano; nella Regione siciliana, dopo che saranno costituiti i liberi consorzi dei comuni, dalle giunte dei consorzi stessi. La designazione dei membri effettivi e supplenti e' fatta come segue: a) per la prima sezione: tra tecnici ed esperti in agricoltura; b) per la seconda sezione: tra tecnici ed esperti in edilizia. Tutti i designati devono possedere i requisiti di cui al successivo art. 21. Le designazioni debbono essere effettuate per iscritto entro trenta giorni dalla data dell'invito che sara' rivolto dall'intendente di finanza, e fatte pervenire al presidente della corte d'appello e all'intendente di finanza. Scaduto detto termine, se le designazioni di cui sopra non sono pervenute o non sono complete il presidente della corte d'appello puo' procedere alla scelta dei membri della commissione censuaria provinciale, su designazioni dell'intendente di finanza da farsi entro i successivi trenta giorni. Il presidente della commissione censuaria provinciale e' scelto dallo stesso presidente della corte d'appello fra i magistrati dell'ordine giudiziario, in servizio o a riposo e tra i funzionari dello Stato in servizio o a riposo che rivestano o abbiano rivestito la qualifica almeno di ispettore generale od equiparata, residenti nella provincia. Alle nomine provvede, in conformita', il Ministro per le finanze con proprio decreto".