Art. 10.
         Composizione delle commissioni censuarie provinciali
  1. L'articolo  19 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 26
ottobre 1972, n. 650, e' sostituito dal seguente:
  "Le  commissioni  censuarie  provinciali   sono  costituite  di  un
presidente, di dieci membri effettivi e di quattro membri supplenti.
  La commissione  censuaria provinciale e' presieduta  dal presidente
della  commissione  tributaria  provinciale  o da  un  presidente  di
sezione  della medesima  commissione nominato,  su sua  proposta, dal
presidente del  tribunale civile e  penale avente sede  nel capoluogo
della provincia.
  La  commissione si  articola in  due sezioni  composte ciascuna  di
cinque  membri  effettivi e  due  supplenti;  alla prima  sezione  e'
attribuita la competenza in materia  di catasto terreni; alla seconda
la competenza in materia di catasto edilizio urbano.
  La  presidenza  delle  due  sezioni e'  attribuita  ai  due  membri
effettivi piu' anziani.
  I  membri effettivi  e  supplenti sono  scelti  dal presidente  del
tribunale civile e  penale avente sede nel  capoluogo della provincia
fra un numero almeno doppio di esperti designati:
  1) dall'amministrazione finanziaria, per quattro membri effettivi e
due supplenti;
  2) dal consiglio provinciale, sentiti  i comuni, per quattro membri
effettivi e due supplenti;
  3) dagli ordini e collegi delle categorie professionali, competenti
in materia catastale, per due membri effettivi.
  Il presidente della commissione  attribuisce a due membri effettivi
le funzioni di presidente di sezione.
  Nella  regione Valle  d'Aosta le  designazioni di  competenza della
giunta dell'amministrazione provinciale  sono effettuate dalla giunta
regionale; nella regione Trentino-Alto  Adige sono effettuate, per le
rispettive circoscrizioni,  dalla giunta della provincia  di Trento e
dalla  giunta della  provincia di  Bolzano; nella  regione siciliana,
dopo  che saranno  costituiti  i liberi  consorzi  dei comuni,  dalle
giunte dei consorzi stessi.
  La  designazione dei  membri effettivi  e supplenti  e' fatta  come
segue:
  a) per  la prima sezione: tra  i tecnici ed esperti  in economia ed
estimo rurale;
  b) per la seconda sezione: tra  i tecnici ed esperti in economia ed
estimo urbano.
  Tutti i designati devono possedere i requisiti di cui al successivo
articolo 21.
  Le designazioni debbono essere effettuate per iscritto entro trenta
giorni  dalla  data dell'invito,  che  sara'  rivolto dal  competente
direttore compartimentale  del dipartimento  del territorio,  e fatte
pervenire al presidente del tribunale  civile e penale e al direttore
compartimentale del dipartimento del territorio.
  Scaduto detto termine se le  designazioni non sono pervenute o sono
incomplete,  il presidente  del  tribunale, procede  alla scelta  dei
membri  della commissione  censuaria  provinciale, utilizzando,  fino
alla  concorrenza  del  numero  richiesto,  anche  l'intera  rosa  di
nominativi  designati, ovvero  facendo  ricorso  a soggetti  iscritti
nell'albo  dei consulenti  tecnici, previsto  dall'articolo 13  delle
disposizioni  per  l'attuazione del  codice  di  procedura civile.  I
nominativi  dei  membri  effettivi   e  supplenti  prescelti  vengono
comunicati al direttore compartimentale del territorio entro quindici
giorni dalla scadenza  del termine di cui al nono  comma. Alle nomine
dei membri,  provvede, in  conformita', il  direttore compartimentale
con proprio decreto".
 
           Nota all'art. 10:
            -  Il testo dell'art.  19 del D.P.R. 26 ottobre 1972,  n.
          650, e' il seguente:
            "Art.  19  (Composizione  delle    commissioni  censuarie
          provinciali).  - Le    commissioni  censuarie   provinciali
          sono    costituite   di    un presidente,  di  otto  membri
          effettivi e di quattro membri supplenti.
            Esse    funzionano in   due  distinte sezioni:  la  prima
          sezione  con competenza in materia  di catasto terreni,  la
          seconda  con  competenza  in  materia  di  catasto edilizio
          urbano.
             Il presidente e' unico per le due sezioni.
            Ciascuna sezione e' composta, oltre  che del  presidente,
          di quattro membri effettivi e di due supplenti.
            I  membri    effettivi  e    supplenti  sono   scelti dal
          presidente della corte  d'appello fra   un   numero  doppio
          di    designati  dal   consiglio provinciale,    per    una
          meta'        dai      membri      da      nominare,       e
          dall'amministrazione    finanziaria    per   l'altra  meta'
          dei  membri medesimi.
            Nella   regione  Valle    d'Aosta  le    designazioni  di
          competenza  della  giunta  dell'amministrazione provinciale
          sono  effettuate  dalla  giunta  regionale;  nella  regione
          Trentino-Alto    Adige  sono  effettuate, per le rispettive
          circoscrizioni,  dalla giunta della provincia  di Trento  e
          dalla   giunta della  provincia di  Bolzano; nella  Regione
          siciliana,  dopo    che  saranno    costituiti    i  liberi
          consorzi  dei comuni,  dalle giunte dei consorzi stessi.
            La    designazione dei  membri effettivi  e supplenti  e'
          fatta  come segue:
            a) per la prima sezione:  tra    tecnici  ed  esperti  in
          agricoltura;  b)  per  la  seconda  sezione: tra tecnici ed
          esperti in edilizia.
            Tutti i designati devono possedere i requisiti di cui  al
          successivo art. 21.
            Le  designazioni  debbono  essere effettuate per iscritto
          entro trenta giorni dalla   data  dell'invito    che  sara'
          rivolto  dall'intendente di finanza,  e fatte  pervenire al
          presidente  della    corte  d'appello   e all'intendente di
          finanza.
            Scaduto detto  termine, se  le designazioni di  cui sopra
          non sono pervenute o   non sono   complete il    presidente
          della    corte  d'appello puo'   procedere alla  scelta dei
          membri  della    commissione  censuaria  provinciale,    su
          designazioni   dell'intendente  di  finanza da  farsi entro
          i successivi trenta giorni.
            Il  presidente della  commissione censuaria   provinciale
          e'    scelto  dallo    stesso    presidente   della   corte
          d'appello  fra  i  magistrati dell'ordine giudiziario,   in
          servizio  o    a riposo e tra   i funzionari dello Stato in
          servizio o a  riposo che rivestano o abbiano  rivestito  la
          qualifica    almeno di   ispettore generale od  equiparata,
          residenti nella provincia.
            Alle nomine  provvede, in conformita',   il Ministro  per
          le finanze con proprio decreto".