Art. 11. Disposizioni in materia di commissione censuaria centrale 1. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e' sostituito dal seguente: "La commissione censuaria centrale e' composta di un presidente, di venti membri effettivi e di sei membri supplenti. Essa si articola in due distinte sezioni, ciascuna delle quali e' retta da un presidente di sezione: la prima ha competenza in materia di catasto terreni, la seconda ha competenza in materia di catasto edilizio urbano. Il presidente della commissione censuaria centrale e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze. I membri effettivi ed i membri supplenti sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con successivo decreto del Ministro per le finanze vengono nominati, su proposta del presidente della commissione censuaria centrale, i presidenti di sezione, scelti fra i membri effettivi delle rispettive sezioni. Fanno parte di entrambe le sezioni: a) i direttori generali dei dipartimenti del territorio e delle entrate; b) il direttore centrale del catasto; c) il direttore centrale dei servizi tecnici erariali; d) due ingegneri, con qualifica dirigenziale, della direzione centrale del catasto e due membri scelti tra magistrati amministrativi ovvero tra avvocati dello Stato con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata. Fanno parte soltanto della prima sezione un direttore generale del Ministero delle politiche agricole, cinque membri effettivi e tre supplenti scelti tra professori universitari in materia di economia ed estimo rurale. Dei membri predetti tre effettivi e i tre supplenti sono scelti nell'ambito dei nominativi designati rispettivamente dalle regioni, dall'Unione province italiane (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Fanno parte soltanto della seconda sezione un direttore generale del Ministero dei lavori pubblici, cinque membri effettivi e tre supplenti scelti tra professori universitari in materia di economia ed estimo urbano. Dei membri predetti tre effettivi e i tre supplenti sono scelti nell'ambito dei nominativi designati rispettivamente dalle regioni, dall'UPI e dall'ANCI".
Nota all'art. 11: - Il testo dell'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, e' il seguente: "Art. 24 (Composizione della commissione censuaria centrale). - La commissione censuaria centrale e' composta di un presidente, di venti membri effettivi e di sei membri supplenti. Essa si articola in due distinte sezioni, ciascuna delle quali e' retta da un presidente di sezione: la prima ha competenza in materia di catasto terreni, la seconda ha competenza in materia di catasto edilizio urbano. Il presidente della commissione censuaria centrale e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze. I membri effettivi ed i membri supplenti sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con successivo decreto del Ministro per le finanze vengono nominati, su proposta del presidente della commissione censuaria centrale, i presidenti di sezione, scelti tra i membri effettivi delle rispettive sezioni. Fanno parte di tutte e due le sezioni: a) il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali ed il direttore generale delle imposte dirette; b) un funzionario dell'Avvocatura generale dello Stato, con qualifica non inferiore a sostituto avvocato generale; c) un magistrato con sede in Roma, con qualifica non inferiore a consigliere di cassazione; d) sei membri effettivi e due supplenti scelti fra i professori titolari o incaricati di cattedre universitarie in materia di economia e di estimo. Fanno parte soltanto della prima sezione: e) un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, laureato in agraria e con qualifica di direttore generale o equiparata; f) due ingegneri dirigenti di servizio della direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali; g) due membri effettivi e due supplenti scelti fra i cittadini particolarmente esperti in materia catastale. Fanno parte soltanto della seconda sezione: h) un funzionario del Ministero dei lavori pubblici, laureato in ingegneria e con qualifica di direttore generale o equiparata; i) due ingegneri dirigenti di servizio della direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali; l) due membri effettivi e due supplenti scelti fra i cittadini particolarmente esperti in materia catastale".