Art. 11.
                       Disposizioni in materia
                  di commissione censuaria centrale
  1. L'articolo  24 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 26
ottobre 1972, n. 650, e' sostituito dal seguente:
  "La commissione censuaria centrale e' composta di un presidente, di
venti membri effettivi e di sei membri supplenti.
  Essa si articola  in due distinte sezioni, ciascuna  delle quali e'
retta da un presidente di sezione:  la prima ha competenza in materia
di catasto  terreni, la seconda  ha competenza in materia  di catasto
edilizio urbano.
  Il presidente della commissione  censuaria centrale e' nominato con
decreto  del Presidente  della Repubblica,  previa deliberazione  del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze.
  I membri effettivi ed i  membri supplenti sono nominati con decreto
del Ministro per le finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
  Con  successivo  decreto  del   Ministro  per  le  finanze  vengono
nominati,  su proposta  del  presidente  della commissione  censuaria
centrale,  i presidenti  di sezione,  scelti fra  i membri  effettivi
delle rispettive sezioni.
  Fanno parte di entrambe le sezioni:
  a) i  direttori generali  dei dipartimenti  del territorio  e delle
entrate;
    b) il direttore centrale del catasto;
    c) il direttore centrale dei servizi tecnici erariali;
  d)  due  ingegneri,  con qualifica  dirigenziale,  della  direzione
centrale   del   catasto  e   due   membri   scelti  tra   magistrati
amministrativi  ovvero tra  avvocati  dello Stato  con qualifica  non
inferiore a magistrato di cassazione o equiparata.
  Fanno parte soltanto della prima  sezione un direttore generale del
Ministero  delle politiche  agricole, cinque  membri effettivi  e tre
supplenti scelti  tra professori universitari in  materia di economia
ed estimo rurale. Dei membri predetti tre effettivi e i tre supplenti
sono  scelti  nell'ambito  dei nominativi  designati  rispettivamente
dalle    regioni,    dall'Unione    province   italiane    (UPI)    e
dall'Associazione   nazionale  comuni   d'Italia  (ANCI),   ai  sensi
dell'articolo  9, comma  2, lettera  d), del  decreto legislativo  28
agosto 1997, n. 281.
  Fanno parte  soltanto della  seconda sezione un  direttore generale
del  Ministero dei  lavori pubblici,  cinque membri  effettivi e  tre
supplenti scelti  tra professori universitari in  materia di economia
ed estimo urbano. Dei membri predetti tre effettivi e i tre supplenti
sono  scelti  nell'ambito  dei nominativi  designati  rispettivamente
dalle regioni, dall'UPI e dall'ANCI".
 
           Nota all'art. 11:
            -  Il testo dell'art.  24 del D.P.R. 26 ottobre 1972,  n.
          650, e' il seguente:
            "Art.  24  (Composizione  della    commissione  censuaria
          centrale).  - La commissione censuaria centrale e' composta
          di un presidente, di venti membri effettivi e di sei membri
          supplenti.
            Essa  si  articola    in  due  distinte sezioni, ciascuna
          delle quali e' retta da un presidente di sezione:  la prima
          ha competenza in materia di catasto   terreni,  la  seconda
          ha competenza in materia  di catasto edilizio urbano.
            Il  presidente  della commissione   censuaria centrale e'
          nominato con decreto   del Presidente    della  Repubblica,
          previa   deliberazione    del  Consiglio  dei  Ministri  su
          proposta del Ministro per le finanze.
            I membri effettivi ed i  membri supplenti  sono  nominati
          con  decreto  del  Ministro  per  le finanze, da pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale.
            Con   successivo   decreto   del     Ministro   per    le
          finanze    vengono nominati,   su proposta  del  presidente
          della commissione  censuaria centrale,   i presidenti    di
          sezione,   scelti tra  i membri  effettivi delle rispettive
          sezioni.
             Fanno parte di tutte e due le sezioni:
            a) il  direttore  generale  del  catasto  e  dei  servizi
          tecnici  erariali  ed  il  direttore generale delle imposte
          dirette;
            b)  un  funzionario  dell'Avvocatura    generale    dello
          Stato,    con  qualifica non inferiore a sostituto avvocato
          generale;
            c) un  magistrato con sede in   Roma, con  qualifica  non
          inferiore a consigliere di cassazione;
            d)  sei  membri effettivi  e due supplenti  scelti fra  i
          professori  titolari    o    incaricati     di     cattedre
          universitarie  in  materia  di economia e di estimo.
             Fanno parte soltanto della prima sezione:
            e)  un    funzionario  del Ministero dell'agricoltura   e
          delle foreste, laureato  in  agraria  e   con     qualifica
          di  direttore  generale  o equiparata;
            f)  due  ingegneri  dirigenti di servizio della direzione
          generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;
            g)  due membri  effettivi e  due supplenti  scelti fra  i
          cittadini particolarmente esperti in materia catastale.
             Fanno parte soltanto della seconda sezione:
            h) un  funzionario del Ministero   dei  lavori  pubblici,
          laureato   in  ingegneria  e  con  qualifica  di  direttore
          generale o equiparata;
            i) due ingegneri dirigenti di  servizio  della  direzione
          generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;
            l)  due membri  effettivi e  due supplenti  scelti fra  i
          cittadini particolarmente esperti in materia catastale".