Art. 12. Disposizioni transitorie 1. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa le commissioni censuarie provinciali e centrale continuano ad operare nell'attuale composizione sino alla data di insediamento dei membri nominati ai sensi degli articoli 10 e 11, capo IV. La data di insediamento e' fissata, per tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.