Art. 12.
                       Disposizioni transitorie
  1. Al fine di  assicurare la continuita' dell'azione amministrativa
le commissioni censuarie provinciali e centrale continuano ad operare
nell'attuale composizione  sino alla data di  insediamento dei membri
nominati  ai sensi  degli  articoli 10  e  11, capo  IV.  La data  di
insediamento  e'  fissata, per  tutto  il  territorio nazionale,  con
decreto del  Ministro delle finanze  da emanare entro  novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.