Art. 38.
                    Soluzione delle controversie
  1.  Le  controversie,  escluse quelle di natura fiscale, insorte in
sede  di  interpretazione  e di esecuzione del presente regolamento e
delle  scommesse dallo stesso disciplinate possono essere sottoposte,
per  la loro soluzione, all'autorita' giudiziaria ordinaria oppure al
giudizio di apposita commissione nominata dal Ministro delle finanze,
con  reclamo scritto da inoltrare entro trenta giorni dalla convalida
delle  scommesse a quota fissa e dalla diramazione delle quote per le
scommesse a totalizzatore.
  2.  La  commissione decide, sentite le parti, entro quindici giorni
dalla   ricezione   del   reclamo,   con   decisione   vincolante  ed
immediatamente esecutiva.
  3.  Nel  caso  di rigetto del reclamo puo' essere adita l'autorita'
giudiziaria ordinaria.
  4.  La  commissione  e'  composta  da  un  magistrato  appartenente
all'ordinamento  giudiziario ordinario o amministrativo con qualifica
di  consigliere  della  Corte  di  cassazione  o  equiparata  che  la
presiede,  da  un  dirigente  del  Ministero  delle  finanze,  da  un
dirigente  dell'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato e da
due esperti proposti dal CONI.
  5. Per ogni membro e' nominato un supplente.
  6.  Le  decisioni  possono  essere  assunte solo in presenza di tre
membri, compreso il presidente.