Art. 39.
                      Disposizione transitoria
  1.  Su  richiesta  del  CONI,  nelle more della effettuazione delle
relative   gare,   che   dovranno   essere  bandite  entro  il  1998,
l'accettazione  delle  scommesse e' effettuata, comunque non oltre il
31  dicembre 1999, da parte di concessionari previsti dal regolamento
di  cui  all'articolo  3,  comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.   In   tal   caso,   il  Ministero  delle  finanze  gestisce  il
totalizzatore  nazionale,  attingendo  ai  proventi  derivanti  dalle
scommesse per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello
stesso  e  trasmette  ogni  sei  mesi  una relazione informativa alle
commissioni parlamentari competenti per materia.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 2 giugno 1998
                                                   Il Ministro: Visco
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1998
  Registro n. 1 Finanze, foglio n. 253
 
           Nota all'art. 39:
            -  Il  testo    del  comma 78 dell'art. 3 della  legge 23
          dicembre  1996,  n.    662,    concernente:    "Misure   di
          razionalizzazione  della  finanza pubblica" e' il seguente:
            "78. Con  regolamento da  emanare ai sensi  dell'art. 17,
          comma  2,  della legge  23 agosto  1988, n.  400, entro tre
          mesi dalla  data di entrata  in   vigore   della   presente
          legge,      previo    parere   delle competenti commissioni
          parlamentari, si  provvede al  riordino della  materia  dei
          giochi  e  delle scommesse relativi alle corse dei cavalli,
          per quanto attiene agli  aspetti organizzativi,  funzionali
          e  fiscali,  nonche'  al riparto dei relativi  proventi. Il
          regolamento e' ispirato ai seguenti principi:
            a)     individuazione  dei     casi     in  cui      alla
          organizzazione  ed    alla  gestione  dei  giochi,  secondo
          criteri  di  efficienza   e   di   economicita',   provvede
          direttamente    l'amministrazione   ovvero   e'   opportuno
          rivolgersi a terzi;
            b) scelta  del terzo concessionario secondo   criteri  di
          trasparenza  ed  in  conformita'  alle  disposizioni, anche
          comunitarie;
            c) gestione congiunta tra i  Ministeri  delle  finanze  e
          delle  risorse  agricole,    alimentari      e   forestali,
          dell'organizzazione    e   della gestione   dei giochi    e
          delle  scommesse  compatibilmente con  quanto indicato  nel
          criterio di  cui  alla   lettera   a) e   assicurando    il
          coordinamento, tra le amministrazioni;
            d)    ripartizione dei  proventi al  netto delle  imposte
          in   modo da garantire   l'espletamento      dei    compiti
          istituzionali    dell'Unione  nazionale    incremento razze
          equine (UNIRE)  ed il  finanziamento del  montepremi  delle
          corse  e    delle  provvidenze  per  l'allevamento  secondo
          programmi da    sottoporre  all'approvazione  del  Ministro
          delle risorse agricole, alimentari e forestali".