Art. 10. 
                      Informazioni del prefetto 
  1. Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  1,  ed  in  deroga  alle
disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 8  agosto  1994,
n. 490, fatto salvo il divieto di frazionamento di cui al comma 2 del
predetto articolo, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici  e
gli altri  soggetti  di  cui  all'articolo  1,  devono  acquisire  le
informazioni di cui al  comma  2  del  presente  articolo,  prima  di
stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero
prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati
nell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,  il  cui  valore
sia: 
  a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in  attuazione
delle direttive comunitarie in materia di opere  e  lavori  pubblici,
servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di
esclusione ivi indicati; 
  b) superiore a 300 milioni di lire  per  le  concessioni  di  acque
pubbliche o  di  beni  demaniali  per  lo  svolgimento  di  attivita'
imprenditoriali,   ovvero   per   la   concessione   di   contributi,
finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso
tipo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali; 
  c)  superiore  a  300  milioni  di  lire  per  l'autorizzazione  di
subcontratti, cessioni o cottimi,  concernenti  la  realizzazione  di
opere o lavori pubblici o  la  prestazione  di  servizi  o  forniture
pubbliche. 
  2.  Quando,  a  seguito  delle  verifiche  disposte  dal  prefetto,
emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle
societa' o imprese interessate, le amministrazioni cui  sono  fornite
le  relative  informazioni,  non  possono  stipulare,   approvare   o
autorizzare i contratti o subcontratti, ne' autorizzare, rilasciare o
comunque consentire le concessioni e le erogazioni. 
  3.    Le    informazioni    del    prefetto,     sono     richieste
dall'amministrazione interessata, indicando l'oggetto e il valore del
contratto,  subcontratto,  concessione  o  erogazione  ed  allegando,
esclusivamente, copia  del  certificato  di  iscrizione  dell'impresa
presso la camera di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
corredato della apposita dicitura antimafia.  Nel  caso  di  societa'
consortili  o  di  consorzi,  il  certificato  e'  integrato  con  la
indicazione dei consorziati che detengono una quota superiore al  10%
del capitale o del fondo  consortile,  nonche'  dei  consorziati  per
conto dei quali la societa' consortile o il consorzio opera  in  modo
esclusivo  nei  confronti  della  pubblica  amministrazione.  Per  le
imprese di costruzioni il certificato e' integrato con  l'indicazione
del direttore tecnico. 
  4. In luogo o ad integrazione del certificato di  cui  al  comma  3
puo' essere allegata  una  dichiarazione  del  legale  rappresentante
recante le medesime indicazioni. 
  5. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la richiesta di  informazioni  e'
inoltrata al prefetto della provincia nella quale hanno  residenza  o
sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i
consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui al  comma  1,
lettere a) e c), o che siano destinatari degli atti di concessione  o
erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1. 
  6. La richiesta puo' essere effettuata anche dal  soggetto  privato
interessato o da persona da questi  specificamente  delegata,  previa
comunicazione all'amministrazione  destinataria  di  voler  procedere
direttamente a tale adempimento. La delega  deve  risultare  da  atto
recante sottoscrizione autenticata e deve essere  esibita  unitamente
ad un  documento  di  identificazione  personale.  In  ogni  caso  la
prefettura    fa    pervenire    le     informazioni     direttamente
all'amministrazione indicata dal richiedente. 
  7. Ai fini di cui al comma 2 le situazioni relative ai tentativi di
infiltrazione mafiosa sono desunte: 
  a) dai provvedimenti che  dispongono  una  misura  cautelare  o  il
giudizio, ovvero che recano una condanna  anche  non  definitiva  per
taluno dei delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis, e  648-ter
del codice penale, o dall'articolo 51, comma  3-bis,  del  codice  di
procedura penale; 
  b) dalla proposta o dal provvedimento  di  applicazione  di  taluna
delle misure di cui agli articoli  2-bis,  2-ter,  3-bis  e  3-quater
della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
  c) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche  avvalendosi  dei
poteri  di  accesso  e  di   accertamento   delegati   dal   Ministro
dell'interno, ovvero richiesti ai prefetti competenti per  quelli  da
effettuarsi in altra provincia. 
  8. La  prefettura  competente  estende  gli  accertamenti  pure  ai
soggetti, residenti nel territorio dello Stato, che  risultano  poter
determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi  dell'impresa
e,  anche  sulla  documentata  richiesta  dell'interessato,  aggiorna
l'esito delle informazioni al venir meno delle circostanze  rilevanti
ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa. 
  9. Le disposizioni  dell'articolo  1-septies  del  decreto-legge  6
settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
ottobre 1982, n. 726, come successivamente integrato dalla  legge  15
novembre 1988, n. 486, non si applicano  alle  informazioni  previste
dal presente articolo, salvo che gli elementi o le altre  indicazioni
fornite siano  rilevanti  ai  fini  delle  valutazioni  discrezionali
ammesse dalla legge. Sono  fatte  salve  le  procedure  di  selezione
previste dalle disposizioni in vigore in materia di appalti, comprese
quelle di recepimento di direttive europee. 
 
           Note all'art. 10: 
            - Per il testo dell'art.  4  del  decreto  legislativo  8
          agosto 1994, n. 490, vedi in note all'art. 1. 
            - Per il testo dell'art. 10 della legge 31 maggio 
          1965, n. 575, vedi in note all'art. 1. 
            - Si riporta il testo degli articoli 629, 644, 648-bis  e
          648-ter del codice penale: 
            "Art. 629 (Estorsione). - Chiunque, mediante  violenza  o
          minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere  qualche
          cosa, procura a se' o ad altri  un  ingiusto  profitto  con
          altrui danno, e' punito con la reclusione da cinque a dieci
          anni e con la multa da lire un milione a quattro 
          milioni 
            La pena e' della reclusione da sei a venti anni  e  della
          multa da lire due milioni a lire sei  milioni  se  concorre
          taluna delle  circostanze  indicate  nell'ultimo  capoverso
          dell'articolo precedente". 
            "Art. 644 (Usura). - Chiunque, fuori  dei  casi  previsti
          dall'art. 643, si fa dare  o  promettere,  sotto  qualsiasi
          forma, per  se'  o  per  altri,  in  corrispettivo  di  una
          prestazione di denaro o  di  altra  utilita',  interessi  o
          altri vantaggi usurari, e' punito con la reclusione da  uno
          a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta
          milioni. 
            Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso
          nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno  una
          somma  di  denaro  od  altra  utilita'   facendo   dare   o
          promettere, a  se'  o  ad  altri,  per  la  mediazione,  un
          compenso usurario. 
            La  legge  stabilisce  il  limite  oltre  il  quale   gli
          interessi sono sempre usurari. Sono  altresi'  usurari  gli
          interessi, anche se inferiori a tale limite,  e  gli  altri
          vantaggi o  compensi  che,  avuto  riguardo  alle  concrete
          modalita'  del  fatto  e  al  tasso  medio  praticato   per
          operazioni  similari,  risultano  comunque   sproporzionati
          rispetto alla prestazione di denaro o  di  altra  utilita',
          ovvero all'opera di mediazione, quando chi  li  ha  dati  o
          promessi si trova in condizioni di difficolta' economica  o
          finanziaria. 
            Per la determinazione del tasso di interesse usurario  si
          tiene conto delle commissioni,  remunerazioni  a  qualsiasi
          titolo e delle spese, escluse quelle per imposte  e  tasse,
          collegate alla erogazione del credito. 
            Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma  sono
          aumentate da un terzo alla meta': 
            1)  se  il  colpevole  ha  agito  nell'esercizio  di  una
          attivita'  professionale,  bancaria  o  di  intermediazione
          finanziaria mobiliare; 
            2)   se   il   colpevole   ha   richiesto   in   garanzia
          partecipazioni o quote societarie o aziendali o  proprieta'
          immobiliari; 
            3) se il reato e' commesso in danno di chi  si  trova  in
          stato di bisogno; 
            4) se il  reato  e'  commesso  in  danno  di  chi  svolge
          attivita' imprenditoriale, professionale o artigianale; 
            5) se il reato e'  commesso  da  persona  sottoposta  con
          provvedimento definitivo alla misura di  prevenzione  della
          sorveglianza  speciale,  durante  il  periodo  previsto  di
          applicazione e fino a  tre  anni  dal  momento  in  cui  e'
          cessata l'esecuzione. 
            Nel caso di condanna o di applicazione di pena  ai  sensi
          dell'art. 444 del codice di procedura penale, per  uno  dei
          delitti di cui al presente articolo, e' sempre ordinata  la
          confisca dei beni che costituiscono prezzo o  profitto  del
          reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilita' di cui il
          reo ha la disponibilita' anche per interposta  persona  per
          un importo pari al valore degli  interessi  o  degli  altri
          vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della  persona
          offesa dal 
          reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni". 
            "Art. 648-bis (Riciclaggio). - Fuori dei casi di concorso
          nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro,  beni
          o altre utilita' provenienti da delitto non colposo, ovvero
          compie in relazione ad essi altre operazioni,  in  modo  da
          ostacolare   l'identificazione   della   loro   provenienza
          delittuosa, e' punito con la reclusione da quattro a dodici
          anni e con 
          la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. 
            La  pena  e'  aumentata  quando  il  fatto  e'   commesso
          nell'esercizio di una attivita' professionale. 
            La pena e' diminuita se il denaro,  i  beni  o  le  altre
          utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la
          pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 
             Si applica l'ultimo comma dell'art. 648". 
            "Art. 648-ter (Impiego di  denaro,  beni  o  utilita'  di
          provenienza  illecita).  -  Chiunque,  fuori  dei  casi  di
          concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e
          648-bis, impiega  in  attivita'  economiche  o  finanziarie
          denaro, beni e altre utilita' provenienti  da  delitto,  e'
          punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con  la
          multa da lire due milioni a lire trenta milioni. 
            La  pena  e'  aumentata  quando  il  fatto  e'   commesso
          nell'esercizio di un'attivita' professionale. 
            La pena e' diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma 
          dell'art. 648. 
             Si applica l'ultimo comma dell'art. 648". 
            - Si riporta il testo  dell'art.  51,  comma  3-bis,  del
          codice di procedura penale: 
            "Art. 51 (Uffici del pubblico  ministero  -  Attribuzioni
          del   procuratore   della   Repubblica   distrettuale).   -
          (Omissis). 
            3-bis. Quando si tratta di procedimenti  per  i  delitti,
          consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del
          codice penale, per i  delitti  commessi  avvalendosi  delle
          condizioni previste dal predetto  art.  416-bis  ovvero  al
          fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  previste
          dallo stesso  articolo,  nonche'  per  i  delitti  previsti
          dall'art. 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre
          1990, n. 309, le funzioni indicate nel comma  1,  lett.  a)
          sono attribuite all'ufficio del pubblico  ministero  presso
          il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito  ha
          sede il giudice competente". 
            - Si riporta il testo degli articoli 2-bis, 2-ter,  3-bis
          e  3-quater  della  legge  31  maggio  1965,  n.  575  (per
          l'argomento vedi in note alle premesse): 
            "Art. 2-bis. - 1. Il procuratore della  Repubblica  o  il
          questore   territorialmente   competente    a    richiedere
          l'applicazione di  una  misura  di  prevenzione  procedono,
          anche a mezzo della guardia  di  finanza  o  della  polizia
          giudiziaria,  ad  indagini  sul  tenore  di   vita,   sulle
          disponibilita' finanziarie e sul  patrimonio  dei  soggetti
          indicati all'art. 1 nei cui confronti possa essere proposta
          la misura di prevenzione della sorveglianza speciale  della
          pubblica sicurezza  con  o  senza  divieto  od  obbligo  di
          soggiorno, nonche', avvalendosi della guardia di finanza  o
          della  polizia  giudiziaria,  ad  indagini   sull'attivita'
          economica facente capo  agli  stessi  soggetti  allo  scopo
          anche di individuare le fonti di reddito. 
            2. Accertano, in  particolare,  se  dette  persone  siano
          titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di
          abilitazioni all'esercizio di attivita'  imprenditoriali  e
          commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e
          pubblici   registri,   se   beneficiano   di    contributi,
          finanziamenti o mutui agevolati ed altre  erogazioni  dello
          stesso tipo, comunque denominate,  concesse  o  erogate  da
          parte dello Stato, degli enti pubblici  o  delle  Comunita'
          europee. 
            3. Le indagini sono effettuate anche  nei  confronti  del
          coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo  quinquennio
          hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonche'
          nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, societa',
          consorzi od associazioni, del  cui  patrimonio  i  soggetti
          medesimi risultano poter disporre  in  tutto  o  in  parte,
          direttamente o indirettamente. 
            4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di  cui  si
          prevede  debba  essere  disposta  la  confisca   ai   sensi
          dell'art. 2-ter, vengano dispersi, sottratti  od  alienati,
          il procuratore della  Repubblica  o  il  questore,  con  la
          proposta, possono richiedere al  presidente  del  tribunale
          competente per l'applicazione della misura  di  prevenzione
          di disporre anticipatamente il sequestro 
          dei beni prima della fissazione dell'udienza. 
            5. Il  presidente  del  tribunale  provvede  con  decreto
          motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il  sequestro
          eventualmente disposto perde efficacia se  non  convalidato
          dal  tribunale  entro  trenta  giorni  dalla  proposta.  Si
          osservano le disposizioni di cui al quarto comma  dell'art.
          2-ter; se i beni sequestrati  sono  intestati  a  terzi  si
          applica il procedimento di cui al 
          quinto comma dello stesso art. 2-ter. 
            6. Il procuratore della Repubblica e il questore  possono
          richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di
          polizia  giudiziaria,  ad  ogni  ufficio   della   pubblica
          amministrazione,  ad  ogni  ente  creditizio  nonche'  alle
          imprese, societa' ed enti di ogni tipo informazioni e copia
          della documentazione ritenuta utile ai fini delle  indagini
          nei confronti dei soggetti  di  cui  ai  commi  precedenti.
          Previa autorizzazione del procuratore  della  Repubblica  o
          del  giudice   procedente,   gli   ufficiali   di   polizia
          giudiziaria   possono   procedere   al   sequestro    della
          documentazione con le modalita' di cui agli  articoli  253,
          254, e 255 del codice di procedura penale". 
            "Art.   2-ter.   Nel   corso   del    procedimento    per
          l'applicazione di una delle misure di prevenzione  previste
          dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato
          nei  confronti  delle  persone  indicate  nell'art.  1,  il
          tribunale, ove  necessario,  puo'  procedere  ad  ulteriori
          indagini oltre quelle gia' 
          compiute a norma dell'articolo precedente. 
            Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23  e  24  della
          legge  22  maggio  1975,  n.  152,  il   tribunale,   anche
          d'ufficio, ordina con decreto  motivato  il  sequestro  dei
          beni dei quali la persona nei cui confronti e' iniziato  il
          procedimento  risulta  poter   disporre,   direttamente   o
          indirettamente,   quando    il    loro    valore    risulta
          sproporzionato  al  reddito  dichiarato   o   all'attivita'
          economica svolta ovvero quando, sulla base  di  sufficienti
          indizi, si ha motivo di ritenere che gli  stessi  siano  il
          frutto  di  attivita'  illecite  o  ne   costituiscano   il
          reimpiego. 
            A  richiesta  del  procuratore  della   Repubblica,   del
          questore o degli organi incaricati  di  svolgere  ulteriori
          indagini a norma del primo comma, nei casi  di  particolare
          urgenza  il  sequestro  e'  disposto  dal  Presidente   del
          tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non  e'
          convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi. 
            Con  l'applicazione  della  misura  di   prevenzione   il
          tribunale dispone la  confisca  dei  beni  sequestrati  dei
          quali non sia stata dimostrata  la  legittima  provenienza.
          Nel caso di indagini complesse il provvedimento puo' essere
          emanato anche successivamente, entro  un  anno  dalla  data
          dell'avvenuto sequestro; tale termine puo' essere prorogato
          di un anno con provvedimento  motivato  del  tribunale.  Ai
          fini del computo dei termini suddetti e di quello  previsto
          dal comma 5 dell'art. 2-bis si tiene conto delle  cause  di
          sospensione dei termini di durata della custodia cautelare,
          previste  dal  codice  di  procedura  penale,   in   quanto
          compatibili. 
            Il sequestro e' revocato dal tribunale quando e' respinta
          la proposta di applicazione della misura di  prevenzione  o
          quando risulta che esso ha per oggetto  beni  di  legittima
          provenienza o dei quali  l'indiziato  non  poteva  disporre
          direttamente o indirettamente. 
            Se risulta che i beni sequestrati appartengono  a  terzi,
          questi sono chiamati dal tribunale, con  decreto  motivato,
          ad  intervenire  nel  procedimento  e  possono,  anche  con
          l'assistenza di un difensore,  nel  termine  stabilito  dal
          tribunale,  svolgere  in  camera  di  consiglio   le   loro
          deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni 
          elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. 
            I provvedimenti previsti dal  presente  articolo  possono
          essere  adottati,  su  richiesta  del   procuratore   della
          Repubblica  o  del  questore,  quando   ne   ricorrano   le
          condizioni,  anche  dopo  l'applicazione  della  misura  di
          prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta
          provvede lo stesso tribunale che ha disposto la  misura  di
          prevenzione,  con  le  forme  previste  per   il   relativo
          procedimento  e  rispettando  le  disposizioni  di  cui  al
          precedente comma. 
            Anche in caso di assenza, residenza o  dimora  all'estero
          della persona alla quale potrebbe applicarsi la  misura  di
          prevenzione, il procedimento  di  prevenzione  puo'  essere
          proseguito ovvero iniziato,  su  proposta  del  procuratore
          della Repubblica o del questore competente per il luogo  di
          ultima    dimora    dell'interessato,    ai    soli    fini
          dell'applicazione dei  provvedimenti  di  cui  al  presente
          articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere
          che  siano  il  frutto   di   attivita'   illecite   o   ne
          costituiscano il reimpiego. 
            Agli stessi fini il procedimento puo' essere  iniziato  o
          proseguito allorche' la persona e' sottoposta ad una 
          misura di sicurezza detentiva o alla liberta' vigilata. 
            In ogni caso il sequestro e la  confisca  possono  essere
          disposti anche in relazione a beni sottoposti  a  sequestro
          in un procedimento  penale,  ma  i  relativi  effetti  sono
          sospesi per tutta la durata dello stesso, e  si  estinguono
          ove venga disposta la confisca degli stessi  beni  in  sede
          penale". 
            "Art.  3-bis.  Il  tribunale,  con  l'applicazione  della
          misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta  a
          tale misura versi presso la cassa delle ammende una  somma,
          a titolo di cauzione, di entita' che,  tenuto  conto  anche
          delle  sue  condizioni  economiche,  e  dei   provvedimenti
          adottati a norma del  precedente  art.  2-ter,  costituisca
          un'efficace remora alla violazione 
          delle prescrizioni imposte. 
            Fuori dei  casi  previsti  dall'art.  6  della  legge  27
          dicembre 1956, n. 1423,  il  tribunale  puo'  imporre  alla
          persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi
          l'opportunita', le prescrizioni previste dal secondo e  dal
          terzo comma dell'art. 5 della legge 27  dicembre  1956,  n.
          1423. Con il provvedimento, il tribunale  puo'  imporre  la
          cauzione di cui al comma precedente. 
            Il  deposito   puo'   essere   sostituito,   su   istanza
          dell'interessato, dalla presentazione  di  idonee  garanzie
          reali. Il tribunale provvede circa i modi di  custodia  dei
          beni dati in pegno e dispone, riguardo  ai  beni  immobili,
          che  il  decreto  con  il   quale   accogliendo   l'istanza
          dell'interessato   e'   disposta   l'ipoteca   legale   sia
          trascritto  presso  l'ufficio   delle   conservatorie   dei
          registri immobiliari del luogo in cui i  beni  medesimi  si
          trovano. 
            Qualora l'interessato non ottemperi, nel termine  fissato
          dal tribunale, all'ordine di deposito o non offra  garanzie
          sostitutive e' punito con la pena dell'arresto da sei  mesi
          a due anni. 
            Quando  sia  cessata   l'esecuzione   della   misura   di
          prevenzione o  sia  rigettata  la  proposta,  il  tribunale
          dispone con decreto  la  restituzione  del  deposito  o  la
          liberazione della garanzia. 
            In caso  di  violazione  degli  obblighi  o  dei  divieti
          derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, il
          tribunale dispone la confisca della cauzione oppure che  si
          proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sino
          a   concorrenza   dell'ammontare   della   cauzione.    Per
          l'esecuzione, a  cura  del  cancelliere,  si  osservano  le
          disposizioni dei primi  due  titoli  del  libro  terzo  del
          codice  di  procedura  civile  in  quanto  applicabili,  ed
          escluse,  riguardo  ai  beni  costituiti  in  garanzia,  le
          formalita' del pignoramento. 
            Qualora,  emesso  il  provvedimento  di  cui   al   comma
          precedente, permangano le condizioni che giustificarono  la
          cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore  della
          Repubblica o del questore e con le forme  previste  per  il
          procedimento di prevenzione, dispone che  la  cauzione  sia
          rinnovata, anche 
          per somma superiore a quella originaria. 
            Le misure patrimoniali cautelari  previste  dal  presente
          articolo mantengono la loro efficacia per tutta  la  durata
          della misura di prevenzione e non possono essere  revocate,
          neppure in parte, se non per  comprovate  gravi  necessita'
          personali o familiari". 
            "Art.  3-quater.  -   1.   Quando,   a   seguito,   degli
          accertamenti di cui all'art. 2-bis, o  di  quelli  compiuti
          per verificare i pericoli di infiltrazione da  parte  della
          delinquenza di tipo mafioso, ricorrono  sufficienti  indizi
          per  ritenere  che  l'esercizio  di  determinate  attivita'
          economiche,   comprese    quelle    imprenditoriali,    sia
          direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di
          intimidazione  o  di  assoggettamento  previste   dall'art.
          416-bis del codice penale o che possa, comunque,  agevolare
          l'attivita' delle persone  nei  confronti  delle  quali  e'
          stata proposta o applicata una delle misure di  prevenzione
          di  cui  all'art.  2,  ovvero  di  persone   sottoposte   a
          procedimento penale per taluno  dei  delitti  indicati  nel
          comma 2, e non ricorrono i presupposti  per  l'applicazione
          delle  misure  di  prevenzione  di  cui  all'art.   2,   il
          procuratore  della  Repubblica  o   il   questore   possono
          richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle
          misure  di  prevenzione   nei   confronti   delle   persone
          sopraindicate, di disporre ulteriori indagni  e  verifiche,
          da compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della
          polizia  giudiziaria,  sulle  predette  attivita',  nonche'
          l'obbligo, nei confronti di  chi  ha  la  proprieta'  o  la
          disponibilita',  a  qualsiasi  titolo,  di  beni  o   altre
          utilita' di valore non proporzionato al proprio  reddito  o
          alla  propria  capacita'  economica,  di  giustificarne  la
          legittima provenienza. 
            2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che
          il libero esercizio delle attivita' economiche  di  cui  al
          comma 1 agevoli l'attivita'  delle  persone  nei  confronti
          delle quali e' stata proposta o applicata una delle  misure
          di  prevenzione  di  cui  all'art.  2,  ovvero  di  persone
          sottoposte a procedimento penale  per  taluno  dei  delitti
          previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644,  648-bis  e
          648-ter  del  codice  penale,  il  tribunale   dispone   la
          sospensione  temporanea   dall'amministrazione   dei   beni
          utilizzabili,  direttamente  o   indirettamente,   per   lo
          svolgimento delle predette attivita'. 
            3. La  sospensione  temporanea  dall'amministrazione  dei
          beni e' adottata per un periodo non superiore a sei mesi  e
          puo'  essere  rinnovata,  per  un  periodo  non   superiore
          complessivamente a dodici mesi, a richiesta  dell'autorita'
          proponente, del pubblico ministero o del  giudice  delegato
          di cui all'art. 2-sexies, se permangono  le  condizioni  in
          base alle quali e' stata applicata. 
            4. Con il provvedimento di cui al comma 2,  il  tribunale
          nomina l'amministratore ed il giudice delegato,  osservate,
          in  quanto  applicabili,  le  disposizioni  degli  articoli
          2-ter, secondo, quinto, settimo e ottavo  comma,  2-sexies,
          2-septies e 2-octies. Qualora tra  i  beni  siano  compresi
          beni  immobili   o   altri   beni   soggetti   a   pubblica
          registrazione, il provvedimento di  cui  al  comma  2  deve
          essere  trascritto  presso  i  pubblici  registri  a   cura
          dell'amministratore nominato entro  il  termine  di  trenta
          giorni dall'adozione del provvedimento. 
            5. Quando vi sia concreto pericolo che i beni  sottoposti
          al provvedimento  di  cui  al  comma  2  vengano  dispersi,
          sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica o  il
          questore possono richiedere al  tribunale  di  disporne  il
          sequestro,   osservate,   in   quanto    applicabili,    le
          disposizioni degli articoli 2-ter, quinto, settimo e ottavo
          comma,  2-quater,  2-quinquies,   2-sexies,   2-septies   e
          2-octies. Il sequestro e' disposto sino alla  scadenza  del
          termine stabilito a norma del comma 3". 
            - Si riporta il testo vigente  dell'art.  1-septies,  del
          decreto-legge 6 settembre 1982,  n.  629,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726  (Misure
          urgenti  per  il  coordinamento  della  lotta   contro   la
          delinquenza mafiosa): 
            "Art. 1-septies. - 1. L'Alto commissario puo'  comunicare
          alle  autorita'  competenti   al   rilascio   di   licenze,
          autorizzazioni, concessioni in materia di armi ed esplosivi
          e per lo svolgimento di attivita'  economiche,  nonche'  di
          titoli abilitativi alla conduzione di mezzi ed al trasporto
          di persone o cose, elementi di fatto ed  altre  indicazioni
          utili alla valutazione, nell'ambito della  discrezionalita'
          ammessa dalla legge, dei requisiti soggettivi richiesti per
          il rilascio, il rinnovo, la sospensione o la  revoca  delle
          licenze, autorizzazioni, concessioni e degli  altri  titoli
          menzionati".