Art. 11. 
             Termini per il rilascio delle informazioni 
  1. Quando le verifiche disposte siano di particolare  complessita',
il prefetto ne da' comunicazione  senza  ritardo  all'amministrazione
interessata e fornisce le informazioni acquisite entro  i  successivi
trenta giorni. 
  2. Decorso il termine  di  quarantacinque  giorni  dalla  ricezione
della richiesta, ovvero, nei  casi  d'urgenza,  anche  immediatamente
dopo la richiesta, le  amministrazioni  procedono  anche  in  assenza
delle informazioni del  prefetto.  In  tale  caso,  i  contributi,  i
finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al  comma
1 sono corrisposti sotto condizione  risolutiva  e  l'amministrazione
interessata puo'  revocare  le  autorizzazioni  e  le  concessioni  o
recedere dai contratti, fatto salvo il  pagamento  del  valore  delle
opere  gia'  eseguite  e  il  rimborso  delle  spese  sostenute   per
l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite. 
  3. Le facolta' di revoca  e  di  recesso  di  cui  al  comma  2  si
applicano  anche  quando  gli  elementi  relativi  a   tentativi   di
infiltrazione mafiosa siano accertati  successivamente  alla  stipula
del contratto, alla concessione dei lavori o  all'autorizzazione  del
subcontratto. 
  4.  Il  versamento  delle  erogazioni  di  cui  alla   lettera   f)
dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, puo'  essere  in
ogni caso sospeso fino a quando pervengono le  informazioni  che  non
sussistono le cause di divieto o di sospensione di  cui  all'articolo
10 della legge 31  maggio  1965,  n.  575,  ne'  il  divieto  di  cui
all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 490. 
 
           Note all'art. 11: 
            - Per il testo dell'art. 10, lettera f), della  legge  31
          maggio 1965, n. 575, vedi in note all'art. 1. 
            -  Per  il  testo  dell'art.  4,  comma  6,  del  decreto
          legislativo 8 agosto 1994, n. 490, vedi in note all'art. 1.