Art. 13. 
                             Abrogazioni 
  1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15  marzo  1997,
n. 59, e dell'articolo 17, comma 94, della legge 15 maggio  1997,  n.
127, dalla data di entrata in  vigore  del  presente  regolamento  si
intendono abrogati: 
  a) il  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, 16 dicembre 1997, n. 486; 
  b) gli articoli 2, 3 e 5 del decreto legislativo 8 agosto 1994,  n.
490; 
  c) l'articolo 5 della legge 17 gennaio 1994, n. 47. 
 
           Note all'art. 13: 
            - Per il testo dell'art. 20, comma 4, della legge 15 
          marzo 1997, n. 59, vedi in note alle premesse. 
            - Per il testo dell'art. 17, comma  94,  della  legge  15
          maggio 1997, n. 127, vedi in note alle premesse.