Art. 11. Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive 1. Le amministrazioni procedenti, sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. 2. Quando i controlli di cui al comma l riguardano dichiarazioni sostitutive di certificazione, l'amministrazione procedente richiede direttamente all'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa custoditi. In tal caso non e' necessaria la successiva acquisizione del certificato. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal controllo di cui al comma l emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Nota all'art. 11: - Per il testo dell'art. 26 della legge n. 15/1968, si veda nelle note alle premesse.