Art. 11.
                       Controlli sul contenuto
                   delle dichiarazioni sostitutive
  1. Le amministrazioni procedenti, sono tenute a procedere ad idonei
controlli, anche  a campione,  sulla veridicita'  delle dichiarazioni
sostitutive.
  2. Quando  i controlli di  cui al comma l  riguardano dichiarazioni
sostitutive di certificazione,  l'amministrazione procedente richiede
direttamente  all'amministrazione competente  per  il rilascio  della
relativa certificazione  conferma scritta, anche attraverso  l'uso di
strumenti informatici  o telematici,  della corrispondenza  di quanto
dichiarato con le  risultanze dei registri da essa  custoditi. In tal
caso non e' necessaria la successiva acquisizione del certificato.
  3. Fermo  restando quanto previsto  dall'articolo 26 della  legge 4
gennaio 1968, n.  15, qualora dal controllo di cui  al comma l emerga
la non veridicita' del  contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade  dai  benefici   eventualmente  conseguenti  al  provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
 
                               Nota all'art. 11:
           - Per il testo dell'art. 26 della  legge  n.  15/1968,  si
          veda nelle note alle premesse.