Art. 9. 
  1. I componenti della Commissione svolgono l'attivita' di  istituto
senza compensi. 
  2. Ai componenti della Commissione che  siano  pubblici  dipendenti
compete per prestazioni svolte in localita' diverse da quelle ove  ha
sede l'amministrazione di appartenenza, il  trattamento  di  missione
nella misura e con le modalita' previste in relazione alla  qualifica
che gli stessi rivestono presso la propria amministrazione. 
  3.  Ai  componenti  della  Commissione,  estranei   alla   pubblica
amministrazione, compete, per prestazioni svolte in localita' diverse
rispetto allo loro abituale residenza,  il  trattamento  di  missione
nella misura e con le modalita' previste per i dipendenti statali con
qualifica non superiore a quella di dirigente generale di livello C.