Art. 9. 1. I componenti della Commissione svolgono l'attivita' di istituto senza compensi. 2. Ai componenti della Commissione che siano pubblici dipendenti compete per prestazioni svolte in localita' diverse da quelle ove ha sede l'amministrazione di appartenenza, il trattamento di missione nella misura e con le modalita' previste in relazione alla qualifica che gli stessi rivestono presso la propria amministrazione. 3. Ai componenti della Commissione, estranei alla pubblica amministrazione, compete, per prestazioni svolte in localita' diverse rispetto allo loro abituale residenza, il trattamento di missione nella misura e con le modalita' previste per i dipendenti statali con qualifica non superiore a quella di dirigente generale di livello C.