Art. 11. (Fondo nazionale). 1. Presso il Ministero dei lavori pubblici e' istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua e' determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare sotto la propria responsabilita' che il contratto di locazione e' stato registrato. 3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalita' di cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprieta' sia pubblica sia privata, nonche', qualora le disponibilita' del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attivita' di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilita' nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati. 4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entita' dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione. 5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione e' effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, dal CIPE, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome ai sensi del comma 6. 6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci. 7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonche' di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri che premino anche la disponibilita' dei comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3. 8. I comuni definiscono l'entita' e le modalita' di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4. 9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3, e' assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, rela- tive alle annualita' 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilita' sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione del CIPE del 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella disponibilita' della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento. 10. Il Ministero dei lavori pubblici provvedera', a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio, dall'applicazione dell'articolo 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo. 11. Le disponibilita' del Fondo sociale, istituito ai sensi dell'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui al comma 1.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468/1978, e successive modificazioni, si veda la nota all'art. 10. - La legge 14 febbraio 1963, n. 60, reca: "Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A. - Cassa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori" ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 1963, n. 44. - Si riporta il testo dell'art. 61 del decreto legislativo n. 112/1998: "Art. 61 (Disposizioni finanziarie) - 1. Dal 1 gennaio 1999 sono accreditate alle singole regioni le disponibilita' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulle annualita'corrisposte dallo Stato alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati: a) dagli artt. 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; b) dall'art. 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; c) dai commi quarto ed undicesimo dell'art. 1 dai commi undicesimo e dodicesimo dell'art. 2 e dall'art. 21-quinquies del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; d) dal comma settimo dell'art. 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; e) dal comma 3 dell'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67; f) dal comma 1 dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1998 sono versate alle regioni secondo a ripartizione effettuata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), le annualita' relative ai limiti di impegno autorizzati: a) dagli artt. 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; b) dall'art. 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, c) dai comma quarto e undicesimo dell'art. 1 e dal comma 12 dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; d) dal'art. 3, comma settimo, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; e) dal comma 3 dell'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67. 3. L'erogazione dei fondi di cui all'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, attribuiti a ciascuna regione, il cui versamento e' stato prorogato dall'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' effettuato dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta delle regioni, nei limiti delle disponibilita' a ciascuna regione attribuite. 4. Le regioni possono utilizzare le eventuali economie sulle annualita' di cui al comma 2 e, per esigenze di cassa, effettuare anticipazioni sul fondo di cui al comma 3, per far fronte agli oneri derivanti da quanto previsto dalle seguenti disposizioni: a) art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 1992, n. 498; b) art. 13, comma 8, della legge 23 dicembre 1993, n. 537; c) art. 38 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; d) art. 1, comma 60, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano ai rientri di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonche' a quelli dell'art. 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179. 6. Le risorse finanziarie relative alle funzioni conferite con il presente decreto legislativo sono devolute alle regioni contestualmente alla data del trasferimento, con corrispondente soppressione o riduzione dei capitoli di bilancio dello Stato interessati. 7. Le risorse statali destinate alle finalita' di cui all'art. 59 vengono determinati annualmente nella legge finanziaria, sentita la Conferenza unificata". - Si riporta il testo dell'art. 75 della legge n. 392/1978: "Art. 75 (Istituzione del fondo sociale). - Presso il Ministero del tesoro e istituito un fondo sociale per l'integrazione dei canoni di locazione per i conduttori meno abbienti. Tale fondo e' costituito da un conto corrente infruttifero sul quale le regioni potranno prelevare le cifre messe a disposizione secondo le modalita' di cui agli articoli seguenti. Il Ministro del bilancio riunisce annualmente la commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281, e sottopone ad essa una proposta di ripartizione per regione della somma disponibile. Le proposte del Ministro e il parere della commissione sono rimesse al CIPE per le decisioni definitive".