Art. 8. 
                       (Agevolazioni fiscali). 
 
   1. Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30  dicembre
1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
1989, n.  61,  e  successive  modificazioni,  il  reddito  imponibile
derivante al proprietario dai  contratti  stipulati  o  rinnovati  ai
sensi del comma 3 dell'articolo 2 a seguito di  accordo  definito  in
sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al
comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate
dal decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, determinato ai
sensi dell'articolo 34 del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni,  e'  ulteriormente  ridotto
del 30 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo  ai
fini della determinazione della base  imponibile  per  l'applicazione
dell'imposta proporzionale di registro e' assunto nella misura minima
del 70 per cento. 
   2. Il locatore, per usufruire dei benefici di cui al comma 1, deve
indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione
del  contratto   di   locazione   nonche'   quelli   della   denuncia
dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI. 
   3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai
contratti di locazione  volti  a  soddisfare  esigenze  abitative  di
natura transitoria, fatta eccezione per i contratti di cui al comma 2
dell'articolo 5 e per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 1. 
   4. Il Comitato interministeriale per la  programmazione  economica
(CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i
Ministri  dell'interno  e  di  grazia  e  giustizia,  provvede,  ogni
ventiquattro mesi, all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui al
comma  1,  anche  articolando  ed  ampliando   i   criteri   previsti
dall'articolo  1  del  decreto-legge  29  ottobre   1986,   n.   708,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n.  899.
La proposta del Ministro  dei  lavori  pubblici  e'  formulata  avuto
riguardo  alle  risultanze  dell'attivita'  dell'Osservatorio   della
condizione   abitativa   di   cui   all'articolo   12.   Qualora   le
determinazioni  del  CIPE  comportino  un  aumento  del  numero   dei
beneficiari  dell'agevolazione  fiscale  prevista  dal  comma  1,  e'
corrispondentemente  aumentata,  con  decreto  del   Ministro   delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, la percentuale di determinazione della base
imponibile prevista dal medesimo comma. Tale aumento non  si  applica
ai contratti stipulati prima della data  di  entrata  in  vigore  del
predetto decreto del Ministro delle finanze. 
   5. Al comma 1 dell'articolo 23 del testo unico delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I
redditi derivanti da  contratti  di  locazione  di  immobili  ad  uso
abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito  dal
momento  della  conclusione  del  procedimento   giurisdizionale   di
convalida di sfratto per morosita' del  conduttore.  Per  le  imposte
versate sui  canoni  venuti  a  scadenza  e  non  percepiti  come  da
accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di
convalida di sfratto per morosita'  e'  riconosciuto  un  credito  di
imposta di pari ammontare". 
   6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 4 e' autorizzata la spesa  di
lire 4 miliardi per l'anno 1999, di lire 157,5  miliardi  per  l'anno
2000, di lire 247,5 miliardi per l'anno 2001, di lire 337,5  miliardi
per l'anno 2002, di lire 427,5 miliardi per l'anno 2003 e di lire 360
miliardi a decorrere dall'anno 2004. 
   7. Per l'attuazione del comma 5 e' autorizzata la spesa di lire 94
miliardi per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi a decorrere  dall'anno
2001. 
 
          Note all'art. 8:
            - Per l'art. 1 del decreto-legge n. 551/1988, convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 61/1989 si vedano le note
          all'art. 2.
            - Si riporta il testo dell'art. 34 del testo unico  delle
          imposte  sui  redditi,  approvo  con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del
          testo unico delle imposte sui redditi):
            "Art. 34 (Determinazione del reddito dei  fabbricati).  -
          1.  Il  reddito medio ordinario delle unita' immobiliari e'
          determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo,
          stabilite  secondo  le  norme  della  legge  catastale  per
          ciascuna  categoria  e  classe,  ovvero, per i fabbricati a
          destinazione  speciale  o   particolare,   mediante   stima
          diretta.
            2.  Le  tariffe  d'estimo  e  i  redditi dei fabbricati a
          destinazione  speciale  o  particolare  sono  sottoposti  a
          revisione   quando   se   ne   manifesti   l'esigenza   per
          sopravvenute  variazioni  di  carattere  permanente   nella
          capacita'  di  reddito  delle unita' immobiliari e comunque
          ogni dieci anni. La revisione e' disposta con  decreto  del
          Ministro  delle  finanze  previo  parere  della Commissione
          censuaria centrale e puo'  essere  effettuata  per  singole
          zone  censuarie.  Prima  di  procedervi  gli uffici tecnici
          erariali devono sentire i comuni interessati.
            3.  Le  modificazioni  derivanti  dalla  revisione  hanno
          effetto dall'anno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
          del  nuovo  prospetto  delle  tariffe,  ovvero, nel caso di
          stima diretta, dall'anno in  cui  e'  stato  notificato  il
          nuovo  reddito  al  possessore  iscritto  in catasto. Se la
          pubblicazione  o  notificazione  avviene  oltre   il   mese
          precedente  quello stabilito per il versamento dell'acconto
          di  imposta,  le  modificazioni  hanno  effetto   dall'anno
          successivo.
            4.   Il  reddito  delle  unita'  immobiliari  non  ancora
          iscritte  in  catasto  e'  determinato  comparativamente  a
          quello delle unita' similari gia' iscritte.
            4-bis.  Qualora  il  canone  risultante  dal contratto di
          locazione, ridotto forfetariamente del 15  per  cento,  sia
          superiore  al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il
          reddito e' determinato in misura pari a quella  del  canone
          di  locazione al netto di tale riduzione.  Per i fabbricati
          siti nella citta' di Venezia centro  e  nelle  isole  della
          Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione e' elevata al
          25 per cento.
            4-ter. (Abrogato).
            4-quater.    Dall'ammontare   complessivo   del   reddito
          dell'unita' immobiliare adibita  ad  abitazione  principale
          delle  persone  fisiche e di quello delle sue pertinenze si
          deduce, fino a concorrenza dell'ammontare stesso, l'importo
          di unmilionecentomila lire rapportato al periodo  dell'anno
          durante   il   quale   sussiste  tale  destinazione  ed  in
          proporzione alla quota di possesso. Sono ricomprese tra  le
          pertinenze    le    unita'   immobiliari   classificate   o
          classificabili nelle categorie catastali C/2,  C/6  e  C/7,
          destinate  ed  effettivamente utilizzate in modo durevole a
          servizio delle unita'  immobiliare  adibite  ad  abitazione
          principale delle persone fisiche. Per abitazione principale
          si  intende  quella  nella  quale  la persona fisica che la
          possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro  diritto
          reale e i suoi familiari dimorano abitualmente".
             -  Si  riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 29
          ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge   23  dicembre  1986,  n.  899  (Misure  urgenti  per
          fronteggiare  l'eccezionale   carenza   di   disponibilita'
          abitative):
            "Art.  1.  -  1.  Fino  al 31 marzo 1987 l'esecuzione dei
          provvedimenti di rilascio  degli  immobili  di'  proprieta'
          privata  e pubblica ad uso abitazione e' sospesa nei comuni
          con popolazione superiore a 300.000 abitanti ed  in  quelli
          della  delibera  adottata dal CIPE in data 30 maggio 1985 e
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1985.  Le
          stesse  disposizioni  si  applicano  negli   altri   comuni
          capoluogo di provincia.
            2.  Ai  fini  dell'applicazione  degli artt. 2, 3 e 4 del
          presente decreto il CIPE, sentite le regioni, procede entro
          il 31 marzo 1987 alla integrale  revisione  della  delibera
          assunta  in  data  30  maggio  1985  classificando  ad alta
          tensione abitativa solo quei  comuni,  superiori  a  10.000
          abitanti  secondo  le  risultanze  dell'ultimo  censimento,
          compresi nei mandamenti pretorili nei quali il rapporto tra
          le richieste di esecuzione  relative  all'anno  1986  e  le
          famiglie  residenti  risulti superiore allo stesso rapporto
          considerato a livello nazionale".
            - Si riporta il testo dell'art. 23, comma  1,  del  testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica n.  917/1986,  come  modificato
          dalla presente legge:
            "1.  I  redditi  fondiari  concorrono,  indipendentemente
          dalla percezione, a  formare  il  reddito  complessivo  dei
          soggetti   che   possiedono   gli   immobili  a  titolo  di
          proprieta', enfiteusi, usufrutto  o  altro  diritto  reale,
          salvo  quanto  stabilito  dall'art.  30,  per il periodo di
          imposta in cui si e'  verificato  il  possesso.  I  redditi
          derivanti  da  contratti  di  locazione  di immobili ad uso
          abitativo, se non percepiti, non concorrono  a  formare  il
          reddito  dal  momento  della  conclusione  del procedimento
          giurisdizionale di convalida di sfratto per  morosita'  del
          conduttore.  Per  le  imposte  versate  sui canoni venuti a
          scadenza e non  percepiti  come  da  accertamento  avvenuto
          nell'ambito  del  procedimento giurisdizionale di convalida
          di sfratto per morosita'  e'  riconosciuto  un  credito  di
          imposta di pari ammontare".