Art. 9.
                      (Disposizioni per i fondi
                  per la previdenza complementare).
   1.  I  fondi  per  la  previdenza  complementare regolamentati dal
decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, che detengono direttamente
beni  immobili possono optare per la libera determinazione dei canoni
di   locazione  oppure  per  l'applicazione  dei  contratti  previsti
dall'articolo  2,  comma  3,  della  presente  legge. Nel primo caso,
tuttavia,  i  redditi derivanti dalle locazioni dei suddetti immobili
sono soggetti all'IRPEG.
 
          Nota all'art. 9:
            - Il decreto legislativo 21 aprile 1993,  n.  124,  reca:
          "Disciplina  delle  forme  pensionistiche  complementari, a
          norma dell'art. 3, comma 1,  lettera  v),  della  legge  23
          ottobre 1992, n. 421".