Art. 33.
                         Compiti del cassiere
  1. Il cassiere deve curare  sollecitamente il pagamento delle somme
dovute agli  interessati per le  quali gli sia pervenuta  la relativa
autorizzazione.   Deve,  altresi',   accertare,   sotto  la   propria
responsabilita' e con  i mezzi che ritiene  idonei, l'identita' delle
persone che debbono riscuotere le predette somme.
  2. Il cassiere non puo', nemmeno temporaneamente, impiegare i fondi
messi  a  sua  disposizione  per  usi  diversi  da  quelli  cui  sono
destinati.
  3. E'  vietato al cassiere di  ricevere in custodia denaro  o altri
valori di proprieta' privata.
  4. Il cassiere  puo' riscuotere e dare quietanza  degli stipendi ed
altri  assegni  spettanti  al  personale dipendente,  sulla  base  di
deleghe da essi rilasciate.