Art. 33. Compiti del cassiere 1. Il cassiere deve curare sollecitamente il pagamento delle somme dovute agli interessati per le quali gli sia pervenuta la relativa autorizzazione. Deve, altresi', accertare, sotto la propria responsabilita' e con i mezzi che ritiene idonei, l'identita' delle persone che debbono riscuotere le predette somme. 2. Il cassiere non puo', nemmeno temporaneamente, impiegare i fondi messi a sua disposizione per usi diversi da quelli cui sono destinati. 3. E' vietato al cassiere di ricevere in custodia denaro o altri valori di proprieta' privata. 4. Il cassiere puo' riscuotere e dare quietanza degli stipendi ed altri assegni spettanti al personale dipendente, sulla base di deleghe da essi rilasciate.