Art. 9.
                       Modalita' di esecuzione

  1.  Quando  il  collaudo  sia  previsto  dalle  norme  vigenti,  le
strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri
soggetti  abilitati  dalla normativa vigente, diversi dal progettista
dell'impianto   e   dal   direttore   dei   lavori  e  non  collegati
professionalmente  ne'  economicamente,  in modo diretto o indiretto,
all'impresa,  che  ne attestano la conformita' al progetto approvato,
l'agibilita' e l'immediata operativita'.
  2.  Al  collaudo  partecipano  i  tecnici  della  struttura  di cui
all'articolo  3, comma 1, la quale a tal fine si avvale del personale
dipendente  dalle amministrazioni competenti ai sensi della normativa
vigente   e   fatto   salvo   il  rispetto  del  termine  finale  del
procedimento.  L'impresa chiede alla struttura di fissare la data del
collaudo  in  un  giorno  compreso tra il ventesimo e il sessantesimo
successivo   a  quello  della  richiesta.  Decorso  inutilmente  tale
termine,  il  collaudo  puo'  avere luogo a cura dell'impresa, che ne
comunica  le  risultanze  alla competente struttura. In caso di esito
positivo del collaudo l'impresa puo' iniziare l'attivita' produttiva.
  3.  Il  certificato  di  collaudo  riguarda  tutti  gli adempimenti
previsti  dalla  legge  e, in particolare, le strutture edilizie, gli
impianti  produttivi,  le misure e gli apparati volti a salvaguardare
la  sanita',  la  sicurezza  e  la tutela ambientale, nonche' la loro
conformita'  alle  norme  sulla  tutela  del lavoratori nei luoghi di
lavoro ed alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione.
  4.  Il certificato, di cui al comma 3, e' rilasciato sotto la piena
responsabilita'  del  collaudatore. Nel caso in cui la certificazione
risulti non conforme all'opera ovvero a quanto disposto dalle vigenti
norme,  fatti  salvi i casi di mero errore od omissione materiale, la
struttura assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la riduzione
in  pristino,  a  spese  dell'impresa,  e  trasmette  gli  atti  alla
competente    procura    della    Repubblica,   dandone   contestuale
comunicazione all'interessato.
  5.  Il  certificato  positivo  di  collaudo,  in  conformita'  alle
prescrizioni  del  presente  articolo,  consente la messa in funzione
degli  impianti  fino  al  rilascio  definitivo  del  certificato  di
agibilita',  del  nulla  osta  all'esercizio di nuova produzione e di
ogni altro atto amministrativo richiesto.
  6. La regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di
competenza  sugli  impianti  produttivi,  ne comunicano le risultanze
agli  interessati  che  possono  presentare  memorie  o  chiedere  la
ripetizione  in contraddittorio dell'eventuale esperimento di prove e
adottano  i  provvedimenti,  anche  in  via d'urgenza, previsti dalla
legge.  L'effettuazione e l'esito dei controlli sono registrati anche
presso   l'archivio  informatico  della  regione  e  della  struttura
comunale.
  7.  Il  collaudo  effettuato  ai  sensi del comma 2, non esonera le
amministrazioni  competenti  dalle proprie funzioni di vigilanza e di
controllo in materia, e dalle connesse responsabilita' previste dalla
legge,  da  esercitare successivamente al deposito del certificato di
collaudo degli impianti.