Art. 10.
                       Modalita' dei controlli
  1. I controlli devono essere  effettuati celermente in maniera tale
da limitare il  piu' possibile ritardi nella  spedizione dei prodotti
oggetto di controllo e da non comportare ostacoli ingiustificati alla
commercializzazione dei prodotti medesimi.
  2.  Fatti salvi  gli obblighi  previsti da  leggi o  da regolamenti
speciali,   il  personale   incaricato   del   controllo  e'   tenuto
all'osservanza del segreto professionale.