Art. 5.
  1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori  spese
correnti,  per  le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni
nette da  iscrivere  nel  fondo  speciale  di  parte  corrente  viene
assicurata,  ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto
1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge  23  agosto
1988, n. 362, come da prospetto allegato.
  2.  Le  disposizioni  della  presente  legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trcnto  e  di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
  3. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza
dal 1 gennaio 1999.
 
          Nota all'art. 5:
            -  Per  il  testo  del comma 5, dell'art. 11 della citata
          legge  n.  468/1978 si veda in nota all'art. 1.