Art. 5. 1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, come da prospetto allegato. 2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trcnto e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. 3. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1999.
Nota all'art. 5: - Per il testo del comma 5, dell'art. 11 della citata legge n. 468/1978 si veda in nota all'art. 1.