Art. 16. Revisione ed integrazione del regolamento 1. Il rettore e' autorizzato ad apportare con proprio decreto: a) le integrazioni al presente regolamento necessarie per la determinazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti individuati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso; b) le necessarie modificazioni ed integrazioni alle tabelle contenute nell'allegato n. 1, derivanti dall'adozione di provvedimenti di riorganizzazione delle unita' organizzative e di semplificazione delle procedure. Di tali integrazioni e modifiche e' data comunicazione al consiglio di amministrazione.