Art. 17. Norme di rinvio 1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le norme della legge n. 15/1968, della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992, del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni, della legge n. 127/1997 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.