Art. 17.
                           Norme di rinvio
  1.  Per  quanto  non   previsto  dalle  disposizioni  del  presente
regolamento,  si applicano  le norme  della legge  n. 15/1968,  della
legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, del decreto
del Presidente della Repubblica  n. 352/1992, del decreto legislativo
n. 29/1993  e successive  modifiche ed  integrazioni, della  legge n.
127/1997 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.