ART. 72.
                       (Disposizioni finali).
  1. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
  economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri decreti, le
  variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per
  l'attuazione della presente legge.
  2. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno
  successivo a quello di pubblicazione  della  legge    stessa  nella
  Gazzetta  Ufficiale salvi i casi in cui sia espressamente stabilita
  una diversa decorrenza.