ART. 72. (Disposizioni finali). 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione della presente legge. 2. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta Ufficiale salvi i casi in cui sia espressamente stabilita una diversa decorrenza.