Articolo 42 (Rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi dell'impatto esercitato dall'attivita' antropica) 1. Al fine di garantire l'acquisizione delle informazioni necessarie alla redazione del piano di tutela, le regioni provvedono ad elaborare programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo. 2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformita' alle indicazioni di cui all'allegato 3 e sono resi operativi entro il 31 dicembre 2000 e sono aggiornati ogni sei anni. 3. Nell'espletamento dell'attivita' conoscitiva di cui al comma 1, le amministrazioni sono tenute ad utilizzare i dati e le informazioni gia' acquisite, con particolare riguardo a quelle preordinate alla redazione dei piani di risanamento delle. acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, nonche' a quelle previste dalla legge 18 maggio 1989, n.183.