Articolo 42
(Rilevamento  delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi
          dell'impatto esercitato dall'attivita' antropica)

1.  Al fine di garantire l'acquisizione delle informazioni necessarie
alla  redazione  del  piano  di  tutela,  le  regioni  provvedono  ad
elaborare  programmi  di  rilevamento  dei dati utili a descrivere le
caratteristiche   del  bacino  idrografico  e  a  valutare  l'impatto
                 antropico esercitato sul medesimo.

   2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformita' alle
indicazioni  di  cui all'allegato 3 e sono resi operativi entro il 31
dicembre 2000 e sono aggiornati ogni sei anni.

   3. Nell'espletamento dell'attivita' conoscitiva di cui al comma 1,
le amministrazioni sono tenute ad utilizzare i dati e le informazioni
gia'  acquisite,  con  particolare riguardo a quelle preordinate alla
redazione  dei piani di risanamento delle. acque di cui alla legge 10
maggio  1976, n. 319, nonche' a quelle previste dalla legge 18 maggio
1989, n.183.