Articolo 43
       (Rilevamento dello stato di qualita' dei corpi idrici)

   1.  Le regioni elaborano programmi per la conoscenza e la verifica
dello  stato  qualitativo  e  quantitativo delle acque superficiali e
sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico.

   2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformita' alle
indicazioni  di  cui  all'allegato  1  e  resi  operativi entro il 31
dicembre 2000. Tali programmi devono essere integrati con quelli gia'
esistenti  per  gli  obiettivi  a specifica destinazione stabiliti in
conformita' all'allegato 2.

   3.  Al  fine  di  evitare sovrapposizioni e di garantire il flusso
delle  informazioni  raccolte e la loro compatibilita' con il Sistema
informativo  nazionale dell'ambiente, nell'esercizio delle rispettive
competenze, le regioni possono promuovere accordi di programma con le
strutture  definite ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo
del  31  marzo 1998 n. 112, con l'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente,  le  agenzie regionali e provinciali dell'ambiente, le
province,  le  autorita' d'ambito, i consorzi di bonifica e gli altri
enti  pubblici  interessati.  Nei  programmi  devono  essere definite
altresi' le modalita' di standardizzazione dei dati e di interscambio
delle informazioni.