Articolo 44
                    (Piani di tutela delle acque)

   1. Il piano di tutela delle acque costituisce un piano stralcio di
settore  del  piano di bacino ai sensi dell'articolo 17, comma 6 ter,
della  legge  18  maggio  1989,  n.  183, ed e' articolato secondo le
specifiche indicate nell'allegato 4.

   2.  Entro  il  31  dicembre 2001 le autorita' di bacino di rilievo
nazionale  ed  interregionale,  sentite  le  province  e le autorita'
d'ambito,  definiscono  gli  obiettivi su scala di bacino, cui devono
attenersi  i  piani di tutela delle acque, nonche' le priorita' degli
interventi.  Entro  il  31  dicembre  2003,  le  regioni,  sentite le
province,  previa  adozione  delle  eventuali misure di salvaguardia,
adottano  il  piano  di  tutela  delle  acque  e  lo trasmettono alle
competenti autorita' di bacino.

   3.  Il  piano  di  tutela  contiene  oltre agli interventi volti a
garantire  il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui
al  presente  decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e
quantitativa del sistema idrico.

   4. A tal fine il piano di tutela contiene in particolare:

   a) i risultati dell'attivita' conoscitiva;

   b)  l'individuazione  degli obiettivi di qualita' ambientale e per
specifica destinazione;

   c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree
richiedenti  specifiche  misure di prevenzione dall'inquinamento e di
risanamento;

   d)  le  misure  di  tutela  qualitative  e  quantitative  tra loro
integrate e coordinate per bacino idrografico;

   e)  l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle
relative priorita';

   f)  il  programma  di  verifica  dell'efficacia  degli  interventi
previsti;

   g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici.

   5.  Entro 90 giorni dalla trasmissione del piano di cui al comma 2
le  autorita'  di  bacino  nazionali  o  interregionali verificano la
conformita'  del  piano  agli  obiettivi e alle priorita' del comma 2
esprimendo  parere  vincolante. Il piano di tutela e' approvato dalle
regioni  entro  i  successivi  sei  mesi  e  comunque non oltre il 31
dicembre 2004.

   6.  Per i bacini regionali le regioni approvano il piano entro sei
mesi dall'adozione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.

                              CAPO II:
                    Autorizzazione ag1i scarichi