Articolo 45
                         (Criteri generali)

   1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

   2. L'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attivita da cui
origina  lo  scarico.  Ove  tra  piu'  stabilimenti sia costituito un
consorzio  per  l'effettuazione  in  comune dello scarico delle acque
reflue  provenienti dalle attivita' dei consorziati, l'autorizzazione
e'  rilasciata  in  capo  al  consorzio  medesimo,  ferme restando le
responsabilita'  dei  singoli  consorziati e del gestore del relativo
impianto  di depurazione in caso di violazione delle disposizioni del
presente  decreto.  Si  applica  l'articolo  62,  comma  11,  secondo
periodo, del presente decreto.

   3.  Il  regime  autorizzatorio  degli  scarichi  di  acque  reflue
domestiche  e  di  reti  fognarie,  servite  o  meno  da  impianti di
depurazione  delle  acque  reflue  urbane,  e' definito dalle regioni
nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 28, commi 1 e 2.

   4. In deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in
reti  fognarie  sono  sempre  ammessi nell'osservanza dei regolamenti
fissati   dal   gestore   del  servizio  idrico  integrato.  Per  gli
insediamenti  le  cui acque reflue non recapitano in reti fognarie il
rilascio     della     concessione     edilizia     e'    comprensiva
dell'autorizzazione dello scarico.

   5.  Le  regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria
agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il
tempo necessario al loro avvio.

   6.   Salvo   diversa   disciplina   regionale,   la   domanda   di
autorizzazione  e'  presentata  alla provincia ovvero al comune se lo
scarico  e'  in  pubblica  fognatura. L'autorita' competente provvede
entro novanta giorni dalla recezione della domanda.

   7.  L'autorizzazione  e'  valida  per quattro anni dal momento del
rilascio.  Un  anno  prima della scadenza ne deve essere richiesto il
rinnovo.   Lo  scarico  puo'  essere  provvisoriamente  mantenuto  in
funzione  nel  rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente
autorizzazione,  fino  all'adozione  di un nuovo provvedimento, se la
domanda  di  rinnovo  e'  stata  tempestivamente  presentata. Per gli
scarichi  contenenti  sostanze  pericolose di cui all'articolo 34, il
rinnovo  deve  essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei
mesi  dalla  data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo
scarico dovra' cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui
al  comma  3  puo'  prevedere per specifiche tipologie di scarichi di
acque  reflue  domestiche,  ove  soggetti ad autorizzazione, forme di
rinnovo tacito della medesima.

   8.  Per  gli  scarichi in un corso d'acqua che ha portata naturale
nulla   per   oltre   120  giorni  ovvero  in  un  corpo  idrico  non
significativo,  l'autorizzazione  tiene  conto del periodo di portata
nulla  e  della capacita' di diluizione del corpo idrico e stabilisce
prescrizioni   e   limiti   al   fine   di   garantire  le  capacita'
autodepurative   del   corpo   ricettore  e  la  difesa  delle  acque
sotterranee.

   9.  In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla
sua   localizzazione   e   alle   condizioni   locali   dell'ambiente
interessato,  l'autorizzazione  contiene  le  ulteriori  prescrizioni
tecniche volte garantire che gli scarichi, ivi comprese le operazioni
ad esso funzionalmente connesse, siano effettuati in conformita' alle
disposizioni  del  presente  decreto e senza pregiudizio per il corpo
ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.

   10.   Le   spese   occorrenti   per   effettuare  i  rilievi,  gli
accertamenti,   i   controlli   e   i   sopralluoghi   necessari  per
l'istruttoria  delle  domande  d'autorizzazione previste dal presente
decreto   sono  a  carico  del  richiedente.  L'autorita'  competente
determina,  in via provvisoria, la somma che il richiedente e' tenuto
a  versare,  a  titolo di deposito quale condizione di procedibilita'
della domanda. L'autorita' stessa, completata l'istruttoria, provvede
alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

   11.  Per  gli  insediamenti  soggetti  a  diversa destinazione, ad
ampliamento,  a ristrutturazione o la cui attivita' sia trasferita in
altro  luogo  deve  essere  richiesta  una  nuova autorizzazione allo
scarico, ove prevista.