Articolo 48 (Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue) 1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, e successive modifiche, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta cio' risulti appropriato. 2. E' comunque vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre. 3. Lo smaltimento dei fanghi nelle acque marine mediante immersione da nave, scarico attraverso condotte ovvero altri mezzi e' autorizzato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera p-bis) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e deve comunque cessare entro il 2003. Fino a tale data le quantita' totali di materie tossiche, persistenti ovvero bioaccumulabili, devono essere progressivamente ridotte. In ogni caso le modalita' di smaltimento devono rendere minimo l'impatto negativo sull'ambiente. Capo III: Controllo degli scarichi