Articolo 48
        (Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue)

   1.  Ferma  restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27
gennaio  1992,  n. 99, e successive modifiche, i fanghi derivanti dal
trattamento  delle  acque  reflue sono sottoposti alla disciplina dei
rifiuti.  I  fanghi  devono  essere  riutilizzati ogni qualvolta cio'
risulti appropriato.

   2.  E'  comunque  vietato  lo  smaltimento  dei fanghi nelle acque
superficiali dolci e salmastre.

   3.   Lo   smaltimento  dei  fanghi  nelle  acque  marine  mediante
immersione da nave, scarico attraverso condotte ovvero altri mezzi e'
autorizzato  ai  sensi  dell'articolo 18, comma 2, lettera p-bis) del
decreto  legislativo  5  febbraio 1997, n. 22 e deve comunque cessare
entro  il  2003.  Fino  a  tale  data  le quantita' totali di materie
tossiche,   persistenti   ovvero   bioaccumulabili,   devono   essere
progressivamente  ridotte.  In  ogni caso le modalita' di smaltimento
devono rendere minimo l'impatto negativo sull'ambiente.

                              Capo III:
                      Controllo degli scarichi