Articolo 49 (Soggetti tenuti al controllo) 1. L'autorita' competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi. 2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in pubblica fognatura l'ente gestore, ai sensi dell'articolo 26 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalita' previste nella convenzione di gestione.