Articolo 50
                       (Accessi ed ispezioni)

   1.   Il   soggetto  incaricato  del  controllo  e'  autorizzato  a
effettuare   le   ispezioni,  i  controlli  e  i  prelievi  necessari
all'accertamento  del rispetto dei valori limite di' emissione, delle
prescrizioni    contenute    nei    provvedimenti   autorizzatori   o
regolamentari  e  delle  condizioni  che  danno luogo alla formazione
degli  scarichi.  Il  titolare  dello  scarico e' tenuto a fornire le
informazioni  richieste  e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali
origina lo scarico.