Articolo 51
 (Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico)

   1.  Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui
al   Titolo   V,   in   caso   di   inosservanza  delle  prescrizioni
dell'autorizzazione allo scarico, l'autorita' competente al controllo
procede, secondo la gravita' dell'infrazione:

   a)  alla  diffida,  stabilendo  un  termine, entro il quale devono
essere eliminate le irregolarita';

   b)  alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per
un  tempo  determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per
la salute pubblica e per l'ambiente;'

   c) alla revoca del l'autorizzazione in caso di mancato adeguamento
alle  prescrizioni  imposte  con  la  diffida  e in caso di reiterate
violazioni  che  determinano  situazione  di  pericolo  per la salute
pubblica e per l'ambiente.