Articolo 51 (Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico) 1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo V, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, l'autorita' competente al controllo procede, secondo la gravita' dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine, entro il quale devono essere eliminate le irregolarita'; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;' c) alla revoca del l'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.