Articolo 52 (Controllo degli scarichi di sostanze pericolose) 1. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 3/A e alla tabella 5 dell'allegato 5, l'autorita' competente nel rilasciare l'autorizzazione puo' prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonche' le modalita' di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorita' competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.