Articolo 52
          (Controllo degli scarichi di sostanze pericolose)

   1. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 3/A
e   alla  tabella  5  dell'allegato  5,  l'autorita'  competente  nel
rilasciare  l'autorizzazione puo' prescrivere, a carico del titolare,
l'installazione  di  strumenti di controllo in automatico, nonche' le
modalita'  di  gestione  degli stessi e di conservazione dei relativi
risultati,   che   devono   rimanere  a  disposizione  dell'autorita'
competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla
data di effettuazione dei singoli controlli.