Articolo 53
                      (Interventi sostitutivi)

   1.  Nel  caso in cui non vengano effettuati i controlli ambientali
previsti  dal  presente decreto, il Ministro dell'ambiente diffida la
regione  a  provvedere  nel  termine  di  sei mesi ovvero nel termine
imposto  dalle  esigenze di tutela sanitaria e ambientale. In caso di
persistente  inadempienza  provvede il Ministro dell'ambiente, previa
deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, in via sostitutiva, con
oneri a carico dell'Ente inadempiente.

   2.    Nell'esercizio   dei   poteri   sostitutivi,   il   Ministro
dell'ambiente  nomina  un  commissario ad acta che pone in essere gli
atti  necessari  agli  adempimenti previsti dalla normativa vigente a
carico  delle  regioni  al  fine  dell'organizzazione del sistema dei
controlli.