Art. 11. 
       (Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa) 
1. Al fine di favorire l'inserimento  lavorativo  dei  disabili,  gli
uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo  6,  comma
3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come  modificato
dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore
di lavoro convenzioni aventi  ad  oggetto  la  determinazione  di  un
programma mirante al conseguimento degli obiettivi  occupazionali  di
cui alla presente legge. 
2. Nella convenzione sono stabiliti i  tempi  e  le  modalita'  delle
assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare.  Tra  le
modalita' che possono essere convenute  vi  sono  anche  la  facolta'
della scelta nominativa, lo svolgimento  di  tirocini  con  finalita'
formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di  lavoro  a
termine, lo svolgimento di periodi  di  prova  piu'  ampi  di  quelli
previsti dal contratto collettivo,  purche'  l'esito  negativo  della
prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui e'  affetto  il
soggetto, non costituisca  motivo  di  risoluzione  del  rapporto  di
lavoro. 
3. La convenzione puo' essere stipulata anche con  datori  di  lavoro
che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge. 
4. Gli uffici competenti possono stipulare con  i  datori  di  lavoro
convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento  di  disabili
che  presentino  particolari   caratteristiche   e   difficolta'   di
inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. 
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa  utile
a favorire l'inserimento lavorativo  dei  disabili  anche  attraverso
convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo  1,  comma
1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i  consorzi
di  cui  all'articolo  8  della  stessa   legge,   nonche'   con   le
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui
all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli
organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5  febbraio  1992,
n. 104, ovvero  con  altri  soggetti  pubblici  e  privati  idonei  a
contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge. 
6.  L'organismo  di  cui  all'articolo  6,  comma  3,   del   decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6
della presente legge, puo' proporre l'adozione di deroghe  ai  limiti
di  eta'  e  di  durata  dei  contratti  di  formazione-lavoro  e  di
apprendistato, per le quali trovano applicazione le  disposizioni  di
cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo  16  del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio  1994,  n.  451.  Tali  deroghe  devono  essere
giustificate da specifici progetti di inserimento mirato. 
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione
lavorativa devono: 
a) indicare dettagliatamente le  mansioni  attribuite  al  lavoratore
disabile e le modalita' del loro svolgimento; 
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di  tutoraggio  da
parte degli appositi servizi regionali o dei centri  di  orientamento
professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge  5
febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire  l'adattamento  al  lavoro
del disabile; 
c)  prevedere  verifiche  periodiche  sull'andamento   del   percorso
formativo inerente la  convenzione  di  integrazione  lavorativa,  da
parte degli enti pubblici incaricati delle attivita' di  sorveglianza
e controllo. 
 
           Note all'art. 11:
            -  Per    il  testo dell'art.   6, comma   3, del decreto
          legislativo n.  469/1997, si veda in nota all'art. 6.
            - Il testo degli articoli 1 e 8 della  legge  8  novembre
          1991,  n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), e' il
          seguente:
            "Art. 1 (Definizione).    -  1.  Le  cooperative  sociali
          hanno  lo  scopo di perseguire  l'interesse generale  della
          comunita'  alla promozione umana e all'integrazione sociale
          dei cittadini attraverso:
               a) la gestione di servizi sociosanitari ed educativi;
            b)  lo svolgimento  di attivita'   diverse -    agricole,
          industriali,  commerciali  o  di  servizi    -  finalizzate
          all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
            2. Si  applicano  alle  cooperative  sociali,  in  quanto
          compatibili  con  la  presente  legge, le norme relative al
          settore in cui le cooperative stesse operano.
            3.  La  denominazione  sociale, comunque  formata,   deve
          contenere l'indicazione di "cooperativa sociale"".
            "Art.  8  (Consorzi).  -  1.  Le disposizioni di cui alla
          presente legge si applicano ai consorzi    costituiti  come
          societa'  cooperative  aventi  la  base  sociale formata in
          misura non inferiore al settanta per cento  da  cooperative
          sociali".
            -  L'art.   6 della legge  11 agosto 1991,  n. 266 (Legge
          quadro sul volontariato), cosi' recita:
            "Art. 6  (Registri delle  organizzazioni di  volontariato
          istituiti dalle  regioni e  dalle  province autonome).    -
          1.    Le    regioni  e    le province autonome disciplinano
          l'istituzione e  la  tenuta  dei  registri  generali  delle
          organizzazioni di volontariato.
            2.  L'iscrizione    ai registri e' condizione  necessaria
          per accedere ai contributi  pubblici nonche'  per stipulare
          le convenzioni   e  per  beneficiare    delle  agevolazioni
          fiscali  secondo  le disposizioni  di cui, rispettivamente,
          agli articoli 7 e 8.
            3. Hanno diritto ad essere    iscritte  nei  registri  le
          organizzazioni  di volontariato che  abbiano i requisiti di
          cui all'articolo  3 e che alleghino  alla  richiesta  copia
          dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli
          aderenti.
            4.  Le  regioni    e  le  province autonome determinano i
          criteri per la revisione periodica dei registri, al    fine
          di   verificare   il  permanere  dei       requisiti      e
          l'effettivo       svolgimento       dell'attivita'       di
          volontariato  da  parte delle organizzazioni   iscritte. Le
          regioni  e  le  province     autonome     dispongono     la
          cancellazione  dal  registro  con provvedimento motivato.
            5. Contro il  provvedimento di diniego dell'iscrizione  o
          contro  il  provvedimento    di  cancellazione   e' ammesso
          ricorso,  nel     termine  di  trenta     giorni      dalla
          comunicazione,   al   tribunale   amministrativo regionale,
          il quale  decide  in camera  di  consiglio, entro    trenta
          giorni  dalla  scadenza  del  termine   per il deposito del
          ricorso, uditi i difensori delle  parti  che    ne  abbiano
          fatto   richiesta.   La   decisione   del     tribunale  e'
          appellabile,  entro trenta   giorni dalla   notifica  della
          stessa,  al  Consiglio  di  Stato,   il quale decide con le
          medesime modalita' e negli stessi termini.
            6.  Le regioni  e  le  province autonome   inviano   ogni
          anno   copia aggiornata   dei   registri   all'Osservatorio
          nazionale   per    il volontariato, previsto  dall'articolo
          12.
            7.   Le   organizzazioni   iscritte   nei  registri  sono
          tenute  alla conservazione  della  documentazione  relativa
          alle  entrate   di   cui all'articolo 5,   comma  1,    con
          l'indicazione nominativa  dei soggetti eroganti".
            -  Gli  articoli  17 e 18 della   citata legge 5 febbraio
          1992, n. 104, cosi' recitano:
            "Art. 17 (Formazione professionale). - 1. Le regioni,  in
          attuazione  di  quanto  previsto  dagli  articoli  3, primo
          comma lettere l ) e m), e 8, primo comma,   lettere g  )  e
          h),  della  legge  21   dicembre 1978, n.  845,  realizzano
          l'inserimento     della    persona    handicappata    negli
          ordinari    corsi di  formazione  professionale dei  centri
          pubblici    e  privati  e    garantiscono  agli     allievi
          handicappati    che  non    siano  in grado diavvalersi dei
          metodi di apprendimento ordinari  l'acquisizione  di    una
          qualifica      anche     mediante     attivita'  specifiche
          nell'ambito delle  attivita'  del  centro    di  formazione

          professionale tenendo conto dell'orientamento   emerso  dai
          piani    educativi      individualizzati realizzati durante
          l'iter scolastico.  A  tal  fine  forniscono  ai  centri  i
          sussidi e le attrezzature necessarie.
            2.  I  corsi  di formazione   professionale tengono conto
          delle  diverse  capacita'   ed   esigenze   della   persona
          handicappata  che,  di conseguenza, e'  inserita  in classi
          comuni  o  in  corsi  specifici o  in  corsi prelavorativi.
            3. Nei centri di formazione  professionale sono istituiti
          corsi  per  le  persone  handicappate  non  in    grado  di
          frequentare  i  corsi normali.   I   corsi   possono essere
          realizzati   nei   centri di   riabilitazione, quando    vi
          siano   svolti   programmi  di    ergoterapia  e  programmi
          finalizzati   all'addestramento    professionale,    ovvero
          posso    essere realizzati dagli enti di cui all'articolo 5
          della citata  legge  n.  845  del    1978,    nonche'    da
          organizzazioni di  volontariato  e  da  enti autorizzati da
          leggi    vigenti. Le regioni, entro sei  mesi dalla data di
          entrata  in vigore  della presente  legge, provvedono    ad
          adeguare  alle  disposizioni  di  cui al   presente comma i
          programmi pluriennali e i  piani  annuali   di   attuazione
          per   le   attivita'   di   formazione professionale di cui
          all'articolo 5 della medesima legge  n. 845 del 1978.
            4.  Agli allievi  che abbiano frequentato i corsi di  cui
          al comma 2 e'  rilasciato  un  attestato   di     frequenza
          utile    ai    fini    della  graduatoria      per       il
          collocamento       obbligatorio          nel         quadro
          economicoproduttivo territoriale.
            5.    Fermo    restando   quanto   previsto  in    favore
          delle  persone handicappate dalla citata legge n. 845   del
          1978, una quota del fondo comune  di cui  all'art. 8  della
          legge    16  maggio    1970,  n.    281,  e'  destinata  ad
          iniziative di formazione   e di avviamento al    lavoro  in
          forme     sperimentali,  quali    tirocini,  contratti   di
          formazione,  iniziative  territoriali  di  lavoro  guidato,
          corsi  prelavorativi,  sulla base   di criteri  e procedure
          fissati con   decreto del   Ministro del lavoro    e  della
          previdenza    sociale    entro sei   mesi   dalla data   di
          entrata in vigore della presente legge".
            "Art. 18 (Integrazione  lavorativa).  -  1.  Le  regioni,
          entro  sei  mesi  dalla data   di entrata in   vigore della
          presente   legge,  disciplinano  l'istituzione      e    la
          tenuta    dell'albo   regionale  degli   enti, istituzioni,
          cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di
          lavoro   guidato,   associazioni   ed   organizzazioni   di
          volontariato  che  svolgono  attivita'    idonee a favorire
          l'inserimento    e  l'integrazione  lavorativa  di  persone
          handicappate.
            2.  Requisiti per   l'iscrizione all'albo di cui al comma
          1, oltre a quelli previsti dalle leggi regionali, sono:
            a) avere  personalita' giuridica  di diritto  pubblico  o
          privato  o  natura di associazione, con i requisiti  di cui
          al capo Il del titolo II del libro I del codice civile;
            b)  garantire    idonei  livelli  di  prestazioni,     di
          qualificazione del personale e di efficienza operativa.
            3.     Le   regioni    disciplinano   le    modalita'  di
          revisione  ed aggiornamento biennale dell'albo  di  cui  al
          comma 1.
            4.  I    rapporti dei comuni, dei   consorzi tra comuni e
          tra comuni e province,  delle  comunita'  montane  e  delle
          unita' sanitarie locali con gli organismi di cui al comma 1
          sono  regolati  da  convenzioni conformi allo   schema tipo
          approvato con  decreto del  Ministro del   lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  di  concerto  con  il  Ministro della
          sanita' e con il Ministro    per  gli  affari  sociali,  da
          emanare  entro  centoventi  giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge.
            5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 e'  condizione
          necessaria   per   accedere   alle   convenzioni   di   cui
          all'articolo 38.
             6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:
            a) a disciplinare le agevolazioni  alle  singole  persone
          handicappate  per  recarsi    al  posto   di lavoro   e per
          l'avvio    e  lo    svolgimento  di  attivita'   lavorative
          autonome;
            b)  a  disciplinare  gli incentivi,   le agevolazioni e i
          contributi  ai  datori   di   lavoro      anche   ai   fini
          dell'adattamento  del    posto  di  lavoro per l'assunzione
          delle persone handicappate".
            - Per il testo dell'art. 6 del decreto legislativo n. 469
          del 1997, si veda in nota dell'art. 6.
            - Si  reputa opportuno trascrivere i  comuni da 1  a    6
          dell'art.  16  del decreto-legge   16 maggio  1994, n.  299
          (Disposizioni  urgenti in materia   di occupazione    e  di
          fiscalizzazione  degli    oneri  sociali),  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451:
            "Art. 16 (Norme in materia di  contratti di formazione  e
          lavoro).  -  1.   Possono essere  assunti con  contratto di
          formazione e   lavoro i soggetti   di eta'    compresa  tra
          sedici    e trentadue   anni. Oltre  ai datori di lavoro di
          cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge  30  ottobre
          1984,  n.  726, convertito, con modificazioni,  dalla legge
          19 dicembre 1984,  n. 863, possono  stipulare contratti  di
          formazione  e  lavoro     anche   gruppi     di    imprese,
          associazioni    professionali, socioculturali,    sportive,
          fondazioni,     nonche'   datori  di  lavoro iscritti  agli
          albi   professionali quando   il progetto    di  formazione
          venga  predisposto  dagli ordini e collegi professionali ed
          autorizzato in conformita' a quanto previsto al comma 7.
            2.  Il contratto  di formazione  e  lavoro e'    definito
          secondo  le seguenti tipologie:
            a)  contratto  di  formazione  e  lavoro  mirato alla: 1)
          acquisizione  di  professionalita'      intermedie;      2)
          acquisizione  di  professionalita' elevate;
            b)    contratto  di   formazione  e   lavoro  mirato   ad
          agevolare   l'inserimento      professionale       mediante
          un'esperienza    lavorativa   che consenta   un adeguamento
          delle capacita'  professionali al   contesto produttivo  ed
          organizzativo.
            3.  I  lavoratori  assunti  con contratto di formazione e
          lavoro di cui alle lettere  a) e  b) del   comma 2  possono
          essere  inquadrati    ad  un  livello inferiore a quello di
          destinazione.
            4. La durata massima  del  contratto    di  formazione  e
          lavoro  non  puo'  superare  i  ventiquattro    mesi  per i
          contratti di cui  alla lettera a) del comma 2   e i  dodici
          mesi   per i contratti di cui  alla lettera b) del medesimo
          comma.
            5. I contratti di cui alla lettera  a), numeri 1)  e  2),
          del   comma   2  devono  prevedere  rispettivamente  almeno
          ottanta e centotrenta ore di formazione da  effettuarsi  in
          luogo  della   prestazione lavorativa. Il contratto  di cui
          alla lettera   b) del    comma  2    deve  prevedere    una
          formazione  minima    non inferiore   a venti ore   di base
          relativa  alla  disciplina    del  rapporto    di   lavoro,
          all'organizzazione  del    lavoro, nonche' alla prevenzione
          ambientale   e antinfortunistica.  I  contratti  collettivi
          possono  prevedere la  non retribuibilita' di eventuali ore
          aggiuntive devolute alla formazione.
            6.  Per  i  contratti di cui alla  lettera a) del comma 2
          continuano  a  trovare      applicazione    i      benefici
          contributivi    previsti     dalle disposizioni vigenti  in
          materia alla   data di entrata  in    vigore  del  presente
          decreto.  Per  i  contratti  di  cui  alla  lettera  b) del
          predetto  comma    2  i     medesimi  benefici      trovare
          applicazione    subordinatamente  alla trasformazione   del
          rapporto  di      lavoro   a   tempo      indeterminato   e
          successivamente ad essa,  per una durata pari a  quella del
          contratto  di formazione  e lavoro  cosi' trasformato e  in
          misura  correlata al trattamento  retributivo   corrisposto
          nel  corso  del  contratto  di formazione medesimo".