Art. 14. 
          (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili) 
1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per  l'occupazione  dei
disabili,  di   seguito   denominato   "Fondo",   da   destinare   al
finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei
relativi servizi. 
2. Le modalita' di funzionamento  e  gli  organi  amministrativi  del
Fondo sono determinati con legge regionale,  in  modo  tale  che  sia
assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori,  dei  datori
di lavoro e dei disabili. 
3. Al Fondo sono destinati gli importi  derivanti  dalla  irrogazione
delle sanzioni amministrative previste  dalla  presente  legge  ed  i
contributi versati dai datori  di  lavoro  ai  sensi  della  presente
legge, nonche' il contributo di fondazioni, enti di natura privata  e
soggetti comunque interessati. 
4. Il Fondo eroga: 
a) contributi agli enti indicati nella presente legge,  che  svolgano
attivita' rivolta  al  sostegno  e  all'integrazione  lavorativa  dei
disabili; 
b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 13,
comma 1, lettera c); 
c)  ogni  altra  provvidenza  in  attuazione  delle  finalita'  della
presente legge.