Art. 14. (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili) 1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato "Fondo", da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi. 2. Le modalita' di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili. 3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonche' il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati. 4. Il Fondo eroga: a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attivita' rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili; b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera c); c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalita' della presente legge.