Art. 17.
                     Remunerazione del servizio
  1.  L'attivita'  dei  concessionari  viene  remunerata con un aggio
sulle  somme  iscritte  a  ruolo  riscosse;  l'aggio  e'  pari ad una
percentuale  di  tali  somme  da  determinarsi, per ogni biennio, con
decreto  del  Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare
nella  Gazzetta  Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno precedente
il biennio di riferimento, sulla base dei seguenti criteri:
  a)  costo  normalizzato,  pari al costo medio unitario del sistema,
rapportato  al carico dei ruoli calcolato senza tener conto del venti
per cento dei concessionari aventi i piu' alti costi e del cinque per
cento di quelli aventi i piu' bassi costi;
  b)  situazione  sociale  ed  economica  di ciascun ambito, valutata
sulla  base  di  indici  di sviluppo economico elaborati da organismi
istituzionali;
  c) tempo intercorso tra l'anno di riferimento dell'entrata iscritta
a ruolo e quello in cui il concessionario puo' porla in riscossione.
  2.  L'aggio,  al  netto dell'eventuale ribasso, e' aumentato, per i
singoli  concessionari,  in  misura  pari  ad  una  percentuale delle
maggiori  riscossioni  conseguite  rispetto  alla  media  dell'ultimo
biennio  rilevabile per lo stesso ambito o, in caso esso sia variato,
per  ambito corrispondente. Tale percentuale e' determinata, anche in
modo  differenziato  per  settori,  sulla base di fasce di incremento
degli importi riscossi nel decreto previsto dal comma 1.
  3. L'aggio di cui al comma 1 e' a carico del debitore in misura non
superiore al 4,65 per cento della somma iscritta a ruolo; la restante
parte  dell'aggio  e'  a carico dell'ente creditore. L'aggio a carico
del debitore e' dovuto soltanto in caso di mancato pagamento entro la
scadenza  della  cartella di pagamento e la sua misura e' determinata
con il decreto previsto dal comma 1.
  4.  Per i ruoli emessi da uffici statali le modalita' di erogazione
dell'aggio  previsto  dal  comma  1 vengono stabilite con decreto del
Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica.  Per  gli  altri ruoli
l'aggio  viene  trattenuto dal concessionario all'atto del versamento
all'ente impositore delle somme riscosse.
  5.   A   ciascun   concessionario  e'  riconosciuta,  a  titolo  di
anticipazione della remunerazione, una somma pari ad una percentuale,
comunque   non  inferiore  all'1  per  cento  del  carico  dei  ruoli
consegnati,  da determinarsi con il decreto previsto dal comma 1, del
costo di cui alla lettera a) dello stesso comma 1.
  6.  Al  concessionario spetta il rimborso delle spese relative alle
procedure  esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto
del  Ministero delle finanze, con il quale sono altresi' stabilite le
modalita'  di  erogazione  del  rimborso  stesso.  Tale rimborso e' a
carico:
  a)  dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di
provvedimenti  di  sgravio  o  se  il  concessionario ha trasmesso la
comunicazione di inesigibilita' di cui all'articolo 19, comma 1;
    b) del debitore, negli altri casi.
  7.  In  caso  di  delega  di  riscossione,  i compensi, corrisposti
dall'ente creditore al delegante, sono ripartiti in via convenzionale
fra  il  delegante ed il delegato in proporzione ai costi da ciascuno
sostenuti.