Art. 18 Accesso dei concessionari agli uffici pubblici 1. Ai soli fini della riscossione mediante ruolo, i concessionari sono autorizzati ad accedere agli uffici pubblici, anche in via telematica, con facolta' di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, nonche' di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni. 2. Ai medesimi fini i concessionari sono altresi' autorizzati ad accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo del Ministero delle finanze e presso i sistemi informativi degli altri soggetti creditori, salve le esigenze di riservatezza e segreto opponibili in base a disposizioni di legge o di regolamento. 3. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito il garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i casi, i limiti e le modalita' di esercizio delle facolta' indicate nei commi 1 e 2 e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori.