Art. 19. Discarico per inesigibilita' 1. Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilita'. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalita' stabilite con decreto del Ministero delle finanze. 2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico: a) la mancata notificazione della cartella di pagamento entro l'ottavo mese successivo alla consegna del ruolo, se imputabile al concessionario; b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli da porre in riscossione ad una stessa scadenza; la prima comunicazione e' effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo. Tale comunicazione e' effettuata con le modalita' stabilite con decreto del Ministero delle finanze; c) la mancata presentazione, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilita' prevista dal comma 1. Tale comunicazione e' soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al concessionario; d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo; e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarita' compiute nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarita' non hanno influito sull'esito della procedura. 3. Decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilita', totale o parziale, della quota, il concessionario e' automaticamente discaricato, contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate. 4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo il potere dell'ufficio di comunicare, in ogni momento, al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione; in tal caso il concessionario ha l'obbligo di agire su tali beni. 5. La documentazione cartacea relativa alle procedure esecutive poste in essere dal concessionario e' conservata, fino al discarico delle relative quote, dallo stesso concessionario. 6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio puo' richiedere al concessionario la trasmissione della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessionario; se entro trenta giorni dalla richiesta, il concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al discarico della quota.