Art. 19.
                    Discarico per inesigibilita'
  1.  Ai  fini  del  discarico  delle  quote  iscritte  a  ruolo,  il
concessionario   trasmette,   anche   in   via  telematica,  all'ente
creditore,  una  comunicazione  di inesigibilita'. Tale comunicazione
viene  redatta e trasmessa con le modalita' stabilite con decreto del
Ministero delle finanze.
  2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:
  a)  la  mancata  notificazione  della  cartella  di pagamento entro
l'ottavo  mese  successivo  alla consegna del ruolo, se imputabile al
concessionario;
  b)  la  mancata  comunicazione  all'ente  creditore,  anche  in via
telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative
alle  singole quote comprese nei ruoli da porre in riscossione ad una
stessa  scadenza;  la  prima  comunicazione  e'  effettuata  entro il
diciottesimo  mese  successivo  a  quello di consegna del ruolo. Tale
comunicazione  e'  effettuata  con le modalita' stabilite con decreto
del Ministero delle finanze;
  c)  la  mancata  presentazione, entro il terzo anno successivo alla
consegna  del  ruolo,  della comunicazione di inesigibilita' prevista
dal comma 1. Tale comunicazione e' soggetta a successiva integrazione
se,  alla  data  della sua presentazione, le procedure esecutive sono
ancora in corso per causa non imputabile al concessionario;
  d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni del
contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava
dal  sistema  informativo  del  Ministero delle finanze, a meno che i
beni  pignorati  non  fossero  di  valore  pari al doppio del credito
iscritto a ruolo;
  e)  la  mancata  riscossione  delle  somme  iscritte  a  ruolo,  se
imputabile  al  concessionario;  sono  imputabili al concessionario e
costituiscono  causa  di perdita del diritto al discarico i vizi e le
irregolarita'  compiute  nell'ambito della procedura esecutiva, salvo
che  gli  stessi  concessionari  non  dimostrino  che  tali  vizi  ed
irregolarita' non hanno influito sull'esito della procedura.
  3. Decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilita', totale o
parziale,   della   quota,   il   concessionario  e'  automaticamente
discaricato,   contestualmente   sono   eliminati   dalle   scritture
patrimoniali   i   crediti   erariali   corrispondenti   alle   quote
discaricate.
  4.  Fino  al  discarico  di  cui  al comma 3, resta salvo il potere
dell'ufficio  di  comunicare,  in  ogni  momento,  al  concessionario
l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione; in tal caso il
concessionario ha l'obbligo di agire su tali beni.
  5.  La  documentazione  cartacea  relativa alle procedure esecutive
poste  in  essere dal concessionario e' conservata, fino al discarico
delle relative quote, dallo stesso concessionario.
  6.  Fino  al discarico di cui al comma 3, l'ufficio puo' richiedere
al  concessionario la trasmissione della documentazione relativa alle
quote  per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero
procedere   alla  verifica  della  stessa  documentazione  presso  il
concessionario;   se   entro   trenta   giorni  dalla  richiesta,  il
concessionario  non  consegna,  ovvero non mette a disposizione, tale
documentazione perde il diritto al discarico della quota.