Art. 20
              Procedura di discarico per inesigibilita'
                      e reiscrizione nei ruoli

  1. Il competente ufficio del Ministero delle finanze per le entrate
di  sua competenza, ovvero l'ufficio indicato dall'ente creditore per
le  altre  entrate,  se,  a seguito dell'attivita' di controllo sulla
comunicazione   di   inesigibilita',  ritiene  che  non  siano  state
rispettate  le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettere a), d)
ed  e),  notifica apposito atto al concessionario, che nei successivi
trenta  giorni  puo'  produrre  osservazioni. Decorso tale termine il
discarico  e'  ammesso  o  rifiutato con un provvedimento a carattere
definitivo.
  2.   Se   il  concessionario  non  ha  rispettato  le  disposizioni
dell'articolo  19,  comma 2, lettere b) e c), si procede ai sensi del
comma  1 immediatamente dopo che si e' verificata la causa di perdita
del diritto al discarico.
  3.  In caso di diniego del discarico, il concessionario e' tenuto a
versare  all'ente  creditore,  entro  dieci giorni dalla notifica del
relativo  provvedimento,  la somma, maggiorata degli interessi legali
decorrenti   dal  termine  ultimo  previsto  per  la  notifica  della
cartella,  dell'importo  iscritto  a ruolo e di quello delle spese di
cui all'articolo 17, comma 6, se rimborsate dall'ente creditore.
  4.  Contro  il  provvedimento  di  diniego del discarico e' ammesso
ricorso alla Corte dei conti entro novanta giorni dalla notifica.
  5. Per le entrate tributarie dello Stato l'ufficio, qualora venga a
conoscenza  di  nuovi  elementi  reddituali o patrimoniali riferibili
allo  stesso  soggetto,  puo'  reiscrivere  a  ruolo  le  somme  gia'
discaricate,  purche'  non  sia  decorso  il  termine di prescrizione
decennale.   Con   decreto   ministeriale,   sentita  la  commissione
consultiva, sono stabiliti i criteri per procedere alla reiscrizione,
sulla base di valutazioni di economicita' e delle esigenze operative.
  6.  Per  le altre entrate, ciascun ente creditore, nel rispetto dei
propri  ambiti  di competenza interna, determina i criteri sulla base
dei  quali  i  propri uffici provvedono alla reiscrizione delle quote
discaricate.